Azione di origine edilizia con cui il compratore, in alternativa alla risoluzione del contratto (actio redhibitoria), chiede la riduzione del prezzo in proporzione al minor valore della cosa affetta da vizi (art. 1492 c.c.).
L’azione, denominata anche actio quanti minoris per il suo oggetto (“di quanto vale di meno”), presuppone che i vizi siano tali da rendere la cosa inidonea all’uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, senza tuttavia raggiungere la gravità necessaria per la risoluzione. Quando i vizi sono tali da rendere la cosa del tutto inidonea, il compratore ha solo la redhibitoria.
La riduzione del prezzo è determinata secondo una proporzione tra il valore che la cosa avrebbe avuto senza vizi e il valore effettivo al momento della vendita. Il termine di decadenza è di otto giorni dalla scoperta del vizio (art. 1495 c.c.) per la denuncia, e di un anno dalla consegna per l’esercizio dell’azione.
Nel linguaggio della giurisprudenza contemporanea si ricollega alla più ampia nozione di reductio ad aequitatem, ossia alla riconduzione del rapporto contrattuale a proporzionalità.