Brocardo latino che significa “la legge primaria deroga a quella sussidiaria” e codifica il principio per cui, nel concorso tra una norma primaria (o principale) e una norma sussidiaria, la prima prevale e la seconda opera soltanto in via suppletiva, colmando le lacune lasciate dalla disciplina principale.

La norma sussidiaria è quella destinata ad applicarsi in via residuale, quando manchi una disciplina specifica: ne costituisce esempio paradigmatico la disciplina del contratto in generale (artt. 1321-1469 c.c.), che si applica ai singoli contratti tipici solo in quanto non sia diversamente disposto dalle norme proprie di ciascun tipo contrattuale (art. 1323 c.c.).

Analogo rapporto sussiste tra il codice civile e le leggi speciali: il codice funge da legge sussidiaria quando la legge speciale non provveda diversamente. Nel diritto internazionale privato la norma generale di collegamento (art. 16 della l. n. 218/1995) ha carattere sussidiario rispetto alle norme di collegamento specifiche.

Il principio si distingue dalla gerarchia delle fonti in senso stretto: non implica necessariamente una differenza di rango tra le due norme, ma un rapporto funzionale di complementarità.