Favor

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “favore” e indica il criterio di preferenza o di tutela che l’ordinamento accorda a una determinata posizione giuridica, specie quale regola residuale di interpretazione nelle ipotesi di dubbio. A seconda del soggetto tutelato, il principio si declina in varie formule, da tempo consolidate nella tradizione giuridica.

Favor debitoris

Criterio di favore per il debitore, che trova espressione in molteplici disposizioni del codice civile. In tema di interpretazione del contratto, l’art. 1371 c.c. stabilisce che, qualora permanga incertezza, il contratto a titolo gratuito va inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato e quello a titolo oneroso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi. L’art. 1370 c.c. dispone inoltre che le clausole inserite nelle condizioni generali o nei moduli predisposti da una delle parti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altra (interpretatio contra stipulatorem). Ulteriori applicazioni si rinvengono in materia di obbligazioni alternative (art. 1286 c.c.) e facoltative, nonché nelle presunzioni di gratuità o di minore entità della prestazione.

Favor creditoris

Criterio di favore per il creditore, di portata più circoscritta rispetto al favor debitoris. Opera principalmente nei settori in cui l’ordinamento mira a rafforzare la posizione del creditore per esigenze di certezza e di circolazione della ricchezza: così, in materia di titoli di credito e di tutela dell’affidamento del portatore, di responsabilità solidale passiva (art. 1294 c.c.), di garanzie reali e personali. Nel diritto del lavoro il principio è talora evocato per designare regole di favore per il lavoratore-creditore della retribuzione.

Favor rei

Criterio di favore per l’imputato, corollario della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.) e del principio in dubio pro reo. Sul piano sostanziale si traduce nell’applicazione della lex mitior e nel divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art. 2 c.p.; art. 25, comma 2, Cost.); sul piano processuale impone l’assoluzione quando la prova della colpevolezza risulti insufficiente, contraddittoria o mancante (art. 530, comma 2, c.p.p.), e orienta l’interpretazione della norma penale nel senso più favorevole all’accusato.

Accanto a queste tre figure storiche la dottrina ha elaborato ulteriori articolazioni (favor minoris, favor legitimitatis, favor matrimonii, favor veritatis, favor laboratoris), espressive della tendenza dell’ordinamento a privilegiare, nelle situazioni dubbie, la soluzione più aderente al valore tutelato dalla norma.