Presunzioni

Apr 15, 2026

Definizione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Costituiscono uno dei mezzi di prova disciplinati dal codice civile agli artt. 2727 e ss. c.c. e rappresentano uno strumento essenziale dell’accertamento processuale, specialmente quando la prova diretta del fatto risulti impossibile o eccessivamente difficile.

Disciplina normativa

Le presunzioni sono definite dall’art. 2727 c.c.; l’art. 2728 c.c. disciplina le presunzioni legali, distinguendo tra presunzioni assolute (iuris et de iure) e relative (iuris tantum); l’art. 2729 c.c. regola le presunzioni semplici, che sono lasciate alla prudenza del giudice e devono essere gravi, precise e concordanti. La distribuzione dell’onere probatorio è regolata dall’art. 2697 c.c.

Tipologie

  • Presunzioni legali (art. 2728 c.c.): poste dalla legge, dispensano la parte dal fornire la prova. Possono essere assolute (non ammettono prova contraria) o relative (ammettono prova contraria).
  • Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.): affidate alla valutazione del giudice; ammesse solo se gravi, precise e concordanti; non possono essere fondate su altre presunzioni (divieto del praesumptum de praesumpto).

Requisiti delle presunzioni semplici

I tre requisiti codificati dall’art. 2729 c.c. sono: gravità (elevato grado di attendibilità del nesso inferenziale), precisione (determinatezza del fatto noto e del percorso logico) e concordanza (convergenza degli indizi verso il medesimo risultato). La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e si traduce in un ragionamento inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit.

Ambito applicativo

Le presunzioni sono ammesse in tutte le materie nelle quali è ammessa la prova per testimoni (art. 2729, comma 2, c.c.); sono invece escluse nei casi in cui la legge richiede la prova scritta ad substantiam o ad probationem. Trovano larga applicazione nel diritto civile per la prova di fatti interni (dolo, colpa, buona o mala fede), della simulazione tra terzi, della consegna di somme nel mutuo, dell’animus donandi e di ogni fatto sfuggente alla prova diretta.

Giurisprudenza modenese