Definizione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Costituiscono uno dei mezzi di prova disciplinati dal codice civile agli artt. 2727 e ss. c.c. e rappresentano uno strumento essenziale dell’accertamento processuale, specialmente quando la prova diretta del fatto risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Disciplina normativa
Le presunzioni sono definite dall’art. 2727 c.c.; l’art. 2728 c.c. disciplina le presunzioni legali, distinguendo tra presunzioni assolute (iuris et de iure) e relative (iuris tantum); l’art. 2729 c.c. regola le presunzioni semplici, che sono lasciate alla prudenza del giudice e devono essere gravi, precise e concordanti. La distribuzione dell’onere probatorio è regolata dall’art. 2697 c.c.
Tipologie
- Presunzioni legali (art. 2728 c.c.): poste dalla legge, dispensano la parte dal fornire la prova. Possono essere assolute (non ammettono prova contraria) o relative (ammettono prova contraria).
- Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.): affidate alla valutazione del giudice; ammesse solo se gravi, precise e concordanti; non possono essere fondate su altre presunzioni (divieto del praesumptum de praesumpto).
Requisiti delle presunzioni semplici
I tre requisiti codificati dall’art. 2729 c.c. sono: gravità (elevato grado di attendibilità del nesso inferenziale), precisione (determinatezza del fatto noto e del percorso logico) e concordanza (convergenza degli indizi verso il medesimo risultato). La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e si traduce in un ragionamento inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit.
Ambito applicativo
Le presunzioni sono ammesse in tutte le materie nelle quali è ammessa la prova per testimoni (art. 2729, comma 2, c.c.); sono invece escluse nei casi in cui la legge richiede la prova scritta ad substantiam o ad probationem. Trovano larga applicazione nel diritto civile per la prova di fatti interni (dolo, colpa, buona o mala fede), della simulazione tra terzi, della consegna di somme nel mutuo, dell’animus donandi e di ogni fatto sfuggente alla prova diretta.
Giurisprudenza modenese
- Cessione d’azienda — Presa visione delle scritture contabili e divieto di praesumptio de praesumpto
- Conferimento dell’incarico professionale – Ammissibilità della prova per presunzioni
- [Appello Bologna] Presunzioni – Ammissibilità di presunzioni semplici e divieto di presunzioni di secondo grado
- Presunzioni semplici – Sussistenza anche quando il fatto ignoto non è unica conseguenza necessaria del fatto noto
- Comodato immobiliare – Validità del contratto anche se verbale e prova per presunzioni
- Mutuo infruttifero tra privati – Natura reale – Prova della consegna della somma – Valore presuntivo
- Mandato per pratiche pensionistiche – Principio dell’id quod plerumque accidit