Definizione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Costituiscono uno dei mezzi di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → disciplinati dal codice civile agli artt. 2727 e ss. c.c. e rappresentano uno strumento essenziale dell’accertamento processuale, specialmente quando la prova diretta del fatto risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Disciplina normativa
Le presunzioni sono definite dall’art. 2727 c.c.; l’art. 2728 c.c. disciplina le presunzioni legali, distinguendo tra presunzioni assolute (iuris et de iureDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo →) e relative (iuris tantum); l’art. 2729 c.c. regola le presunzioni semplici, che sono lasciate alla prudenza del giudice e devono essere gravi, precise e concordanti. La distribuzione dell’onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → è regolata dall’art. 2697 c.c.
Tipologie
- Presunzioni legali (art. 2728 c.c.): poste dalla legge, dispensano la parte dal fornire la prova. Possono essere assolute (non ammettono prova contraria) o relative (ammettono prova contraria).
- Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.): affidate alla valutazione del giudice; ammesse solo se gravi, precise e concordanti; non possono essere fondate su altre presunzioni (divieto del praesumptum de praesumpto).
Requisiti delle presunzioni semplici
I tre requisiti codificati dall’art. 2729 c.c. sono: gravità (elevato grado di attendibilità del nesso inferenziale), precisione (determinatezza del fatto noto e del percorso logico) e concordanza (convergenza degli indizi verso il medesimo risultato). La valutazione è rimessa al prudente apprezzamentoPrudenzaComponente del parametro di diligenza richiesto nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esercizio di attività soggette a responsabilità civile. Consiste nel prevedere e prevenire le conseguenze dannose della propria condotta; la sua violazione integra imprudenza e, quindi, colpa.Leggi il lemma completo → del giudice e si traduce in un ragionamento inferenziale fondato sull’id quod plerumque acciditId quod plerumque acciditBrocardo per cui il giudice può fondare il proprio ragionamento su ciò che accade nella generalità dei casi secondo l'esperienza comune.Leggi il lemma completo →.
Ambito applicativo
Le presunzioni sono ammesse in tutte le materie nelle quali è ammessa la prova per testimoni (art. 2729, comma 2, c.c.); sono invece escluse nei casi in cui la legge richiede la prova scritta ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo → o ad probationemAd probationemLocuzione latina ("a fini di prova") che qualifica la forma richiesta dalla legge non per la validità dell'atto ma per la sua dimostrabilità in giudizio, in contrapposizione alla forma ad substantiam.Leggi il lemma completo →. Trovano larga applicazione nel diritto civile per la prova di fatti interni (doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo →, colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →, buona o mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo →), della simulazioneSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo → tra terzi, della consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → di somme nel mutuoMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo →, dell’animus donandiAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo → e di ogni fatto sfuggente alla prova diretta.
Giurisprudenza modenese
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