Definizione
Il litisconsorzio è la situazione processuale che si determina quando più parti partecipano congiuntamente al medesimo giudizio, dal lato attivo o passivo (o da entrambi i lati), dando luogo a un processo plurisoggettivo. L’istituto trova la propria disciplina fondamentale negli art. 102 e art. 103 c.p.c. (litisconsorzio in primo grado), nonché negli art. 331 e art. 332 c.p.c. (litisconsorzio nei giudizi di impugnazione).
Litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.)
Ai sensi dell’art. 102 c.p.c., se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo; se ciò non avviene, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio. Il litisconsorzio necessario ricorre nelle ipotesi in cui il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio è plurisoggettivo e inscindibile, sì che la pronuncia resa nei confronti di una sola delle parti sarebbe inutiliter data. Tra le ipotesi tipiche: l’azione di divisione ereditaria o di comunione, il regolamento di confini ex art. 950 c.c., l’impugnazione di delibere assembleari condominiali, l’azione di risarcimento diretto ex art. 149 codice assicurazioni (litisconsorzio necessario del danneggiante responsabile).
Litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.)
L’art. 103 c.p.c. consente la partecipazione al processo di più parti quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, ovvero quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il litisconsorzio facoltativo è frutto di una scelta di economia processuale delle parti e il giudice può, su istanza di tutte le parti o anche d’ufficio, disporre la separazione delle cause qualora la riunione ritardi o renda più gravoso il processo.
Impugnazioni: cause inscindibili e cause scindibili
Nei giudizi di impugnazione, l’art. 331 c.p.c. disciplina le cause inscindibili o dipendenti, imponendo al giudice d’appello o di cassazione di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non evocati; il mancato rispetto del termine determina l’inammissibilità dell’impugnazione. L’art. 332 c.p.c. regola invece le cause scindibili, nelle quali l’impugnazione proposta da o contro una sola delle parti non travolge la posizione degli altri, salva la sospensione del giudizio in attesa della decadenza o acquiescenza.
Litisconsorzio processuale e intervento
La giurisprudenza distingue tra litisconsorzio sostanziale (derivante dalla natura plurisoggettiva del rapporto) e litisconsorzio processuale, che si determina per effetto di vicende processuali come l’intervento volontario o coatto di un terzo ex artt. 105-107 c.p.c. L’intervento adesivo determina in grado di appello un litisconsorzio necessario di tipo processuale, con obbligo di evocazione dell’interveniente nel giudizio di secondo grado.
Giurisprudenza modenese
- I presupposti del litisconsorzio necessario
- Opposizioni esecutive — Struttura bifasica inderogabile e litisconsorzio necessario
- Sinistri stradali: nella procedura di risarcimento diretto sussiste litisconsorzio necessario del danneggiante responsabile
- Regolamento di confini tra più fondi e litisconsorzio necessario
- La rivendica in proprietà esclusiva di un bene comune presuppone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini
- Revocatoria e vendita di bene in comproprietà: l’alienante non debitore è litisconsorte necessario?
- Il litisconsorzio necessario tra l’Assicuratore e il responsabile civile del sinistro stradale
- La notifica tempestiva dell’impugnazione ad uno solo dei litisconsorti necessari
- In grado d’appello, l’intervento adesivo volontario di un terzo determina sempre un litisconsorzio necessario processuale
- La riassunzione parziale del processo