Litispendenza

Apr 14, 2026

Definizione

La litispendenza è la situazione che si determina quando la medesima causa, identica per soggetti, petitum e causa petendi, pende contemporaneamente davanti a giudici diversi. L’istituto è disciplinato dall’art. 39 c.p.c., che impone al giudice successivamente adito di dichiarare, anche d’ufficio, la litispendenza in qualunque stato e grado del processo e di disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Presupposti: identità di cause

La litispendenza presuppone la triplice identità tra le cause pendenti: identità soggettiva (medesime parti), identità di petitum (medesimo bene della vita richiesto) e identità di causa petendi (medesimo titolo giuridico e medesimi fatti costitutivi). La contemporanea pendenza si accerta con riferimento al momento della notificazione della citazione o del deposito del ricorso. In caso di dubbio, il giudice adito per secondo deve valutare rigorosamente la sovrapponibilità delle due cause.

Litispendenza e continenza

Dalla litispendenza in senso stretto si distingue la continenza (art. 39, co. 2, c.p.c.), che ricorre quando una causa ricomprende interamente l’altra, pur non coincidendo per intero con essa. La continenza presuppone l’identità di parti, ma un petitum più ampio in una delle due cause. Comune alle due figure è la finalità di evitare la duplicazione dei giudizi e il rischio di giudicati contrastanti (ne bis in idem).

Competenza territoriale e giudice preventivamente adito

In caso di litispendenza, la causa prosegue davanti al giudice preventivamente adito. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’istituto opera solo tra giudici diversi: non è configurabile litispendenza tra cause proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario, ipotesi nella quale trovano applicazione gli strumenti della riunione ex art. 274 c.p.c. Inoltre, non costituisce litispendenza la pendenza di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. rispetto al successivo giudizio di merito.

Regime processuale e impugnazioni

Il provvedimento con cui il giudice dichiara la litispendenza ha forma di ordinanza e non è appellabile, ma è censurabile solo con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Quando la pronuncia è resa in forma di sentenza, la giurisprudenza esclude l’ammissibilità dell’appello, riconducendo l’impugnazione al regolamento necessario di competenza. La dichiarazione di litispendenza non ha efficacia di giudicato sul merito e non estingue la pretesa sostanziale.

Giurisprudenza modenese