Definizione
La litispendenzaConnessione (competenza per)Legame oggettivo o soggettivo fra più cause che ne giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso giudice. Disciplinata dagli artt. 31-40 c.p.c.Leggi il lemma completo → è la situazione che si determina quando la medesima causa, identica per soggetti, petitumPetitumOggetto della domanda giudiziale, ossia il provvedimento e l'utilità richiesti al giudice; uno dei tre elementi identificativi dell'azione insieme a causa petendi e personae (art. 163 c.p.c.).Leggi il lemma completo → e causa petendiCausa petendiUno dei tre elementi identificatori dell'azione civile (insieme alle parti e al petitum), indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l'attore deduce il diritto fatto valere in giudizio. Determina l'oggetto del processo, i limiti del giudicato e il divieto di mutatio libelli.Leggi il lemma completo →, pende contemporaneamente davanti a giudici diversi. L’istituto è disciplinato dall’art. 39 c.p.c., che impone al giudice successivamente adito di dichiarare, anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, la litispendenza in qualunque stato e grado del processo e di disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
Presupposti: identità di cause
La litispendenza presuppone la triplice identità tra le cause pendenti: identità soggettiva (medesime partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →), identità di petitum (medesimo beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → della vita richiesto) e identità di causa petendi (medesimo titolo giuridico e medesimi fatti costitutivi). La contemporanea pendenza si accerta con riferimento al momento della notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → della citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → o del depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → del ricorso. In caso di dubbio, il giudice adito per secondo deve valutare rigorosamente la sovrapponibilità delle due cause.
Litispendenza e continenza
Dalla litispendenza in senso stretto si distingue la continenzaContinenzaRapporto tra due cause pendenti in cui l'oggetto di una è incluso nell'altra più ampia, con riunione davanti al giudice preventivamente adito (art. 39 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 39, co. 2, c.p.c.), che ricorre quando una causa ricomprende interamente l’altra, pur non coincidendo per intero con essa. La continenza presuppone l’identità di parti, ma un petitum più ampio in una delle due cause. Comune alle due figure è la finalità di evitare la duplicazione dei giudizi e il rischio di giudicati contrastanti (ne bis in idemNe bis in idemDivieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Principio fondamentale del giusto processo (art. 649 c.p.p.).Leggi il lemma completo →).
Competenza territoriale e giudice preventivamente adito
In caso di litispendenza, la causa prosegue davanti al giudice preventivamente adito. Secondo la giurisprudenza consolidataJus receptumEspressione latina che indica un principio giuridico ormai accolto in modo costante e pacifico dalla giurisprudenza, assurto a diritto vivente. Rapporti con overruling e precedente.Leggi il lemma completo →, l’istituto opera solo tra giudici diversi: non è configurabile litispendenza tra cause proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario, ipotesi nella quale trovano applicazione gli strumenti della riunione ex art. 274 c.p.c. Inoltre, non costituisce litispendenza la pendenza di un accertamento tecnico preventivoAccertamento tecnico preventivoMezzo di istruzione preventiva ex artt. 692 ss. c.p.c.: presupposti dell'urgenza, ATP a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c., procedimento, valore probatorio nel giudizio di merito.Leggi il lemma completo → ex art. 696 c.p.c. rispetto al successivo giudizio di merito.
Regime processuale e impugnazioni
Il provvedimento con cui il giudice dichiara la litispendenza ha formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di ordinanza e non è appellabile, ma è censurabile solo con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. Quando la pronuncia è resa in forma di sentenza, la giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → esclude l’ammissibilità dell’appello, riconducendo l’impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → al regolamento necessario di competenzaRegolamento di competenzaStrumento con cui la Cassazione risolve questioni di competenza del giudice, in forma necessaria, facoltativa o d'ufficio (artt. 42-50 c.p.c.).Leggi il lemma completo →. La dichiarazione di litispendenza non ha efficacia di giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → sul merito e non estingue la pretesa sostanziale.
Giurisprudenza modenese
- I presupposti della litispendenza
- Litispendenza fra cause: ratio dell’istituto
- La litispendenza fra cause presuppone l’identità soggettiva e oggettiva delle cause
- Non può esserci litispendenza né continenza di cause dinanzi al medesimo ufficio giudiziario
- Può esserci litispendenza tra cause proposte avanti allo stesso ufficio giudiziario?
- Inammissibile l’appello proposto contro pronunzia dichiarativa di litispendenza
- L’impugnazione della sentenza di litispendenza
- L’ATP non comporta litispendenza né competenza territoriale esclusiva, né impone la sospensione del processo
- L’azione civile in sede penale comporta l’improcedibilità del processo civile?
- Opposizione a precetto e ulteriore opposizione all’esecuzione avverso il medesimo titolo esecutivo
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