Definizione

La competenza è la quantità di potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice ordinario, ossia la misura in cui il singolo organo giudiziario può esercitare il suo ufficio. Essa designa il riparto della funzione giurisdizionale tra i diversi giudici ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d’appello, corte di cassazione), secondo criteri stabiliti dalla legge.

La competenza si distingue dalla giurisdizione, che attiene al riparto dei poteri tra giudice ordinario, giudici speciali (amministrativi, contabili, tributari) e arbitri. Mentre la giurisdizione è una qualità del potere, la competenza ne è una misura: essa indica quale, tra i molti giudici dotati di giurisdizione, sia abilitato a conoscere della specifica controversia.

Criteri di competenza

La competenza si articola secondo tre criteri fondamentali, disciplinati dagli artt. 7-30 c.p.c.: la competenza per materia (artt. 7-9 c.p.c.), che riparte le controversie in base alla natura del rapporto controverso (es. controversie di lavoro, locatizie, agrarie, possessorie); la competenza per valore (artt. 10-17 c.p.c.), che attribuisce le cause al giudice di pace o al tribunale in base al valore economico della controversia; la competenza per territorio (artt. 18-30 c.p.c.), che individua il giudice geograficamente competente in base al luogo di residenza o domicilio delle parti, di esecuzione del contratto, di insorgenza dell’obbligazione, ecc.

La competenza per territorio si suddivide ulteriormente in: competenza territoriale derogabile (foro generale ex artt. 18-19 c.p.c., fori facoltativi ex artt. 20-21 c.p.c., che le parti possono modificare con accordo) e competenza territoriale inderogabile (artt. 28-30 c.p.c., che le parti non possono derogare per accordi).

Competenza del giudice di pace e del tribunale

L’art. 7 c.p.c. attribuisce al giudice di pace la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro (50.000 euro per le cause da circolazione di veicoli e natanti), salvo quelle riservate per materia ad altro giudice. Il giudice di pace è competente, qualunque sia il valore, per alcune materie tipiche (immissioni, distanze tra alberi, contratti per la fornitura di servizi pubblici essenziali, condominio entro determinati limiti).

Il tribunale è il giudice ordinario di competenza generale e residuale (art. 9 c.p.c.): ad esso è attribuita la competenza per tutte le cause non rientranti nella competenza del giudice di pace. Il tribunale è altresì competente in via esclusiva per determinate materie (esecuzione forzata, opposizione a decreto ingiuntivo, controversie societarie, ecc.).

Modifiche della competenza per ragioni di connessione

Le ordinarie regole di competenza possono essere modificate per ragioni di connessione tra cause. Gli artt. 31-36 c.p.c. disciplinano la c.d. vis attractiva: la competenza per accessorietà (cause accessorie attratte alla competenza del giudice della causa principale, art. 31 c.p.c.), la competenza per garanzia (art. 32 c.p.c.), la competenza per cause connesse (artt. 33-36 c.p.c.), la riconvenzionale (art. 36 c.p.c.) e la compensazione (art. 35 c.p.c.).

La connessione opera, di regola, in deroga alle regole sulla competenza per valore e territorio, ma non incide sulla competenza per materia, che è inderogabile.

Eccezione di incompetenza e regolamento

L’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile è rilevabile d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c. (art. 38, comma 3, c.p.c.). L’incompetenza per territorio derogabile può essere sollevata, a pena di decadenza, soltanto dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

La parte interessata può proporre regolamento di competenza avverso le sentenze che decidono soltanto sulla competenza (artt. 42-50 c.p.c.). Il regolamento è facoltativo (art. 43 c.p.c.) o necessario (art. 42 c.p.c.) ed è devoluto alla Corte di cassazione, che pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, vincolante per ogni giudice del processo.

Giurisprudenza modenese