Giurisdizione

Apr 14, 2026

Definizione

La giurisdizione è la funzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti mediante decisioni vincolanti, attribuita agli organi giudiziari dallo Stato in attuazione dell’art. 102 Cost. In senso soggettivo indica il complesso degli organi che esercitano tale funzione; in senso oggettivo, la materia di loro competenza. Il principio fondamentale è quello dell’unità della giurisdizione temperato dalla pluralità di giurisdizioni (ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare) sancita dagli art. 103, art. 108 e art. 111 Cost.

Riparto tra le giurisdizioni

Il riparto tra giurisdizione ordinaria (art. 102 Cost.) e giurisdizioni speciali è disciplinato principalmente da criteri di materia. Alla giurisdizione ordinaria spetta la tutela dei diritti soggettivi; a quella amministrativa (art. 103 Cost., d.lgs. 104/2010) la tutela degli interessi legittimi e, in materie di giurisdizione esclusiva, anche dei diritti soggettivi. Le controversie in materia tributaria sono devolute alle Corti di giustizia tributaria (d.lgs. 545-546/1992), quelle di contabilità pubblica alla Corte dei conti. Il riparto è regolato anche da specifici criteri, come quello della natura del credito (tributario vs civile) per le opposizioni all’esecuzione esattoriale.

Difetto di giurisdizione e rilievo d’ufficio

Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo sino alla prima udienza davanti al giudice dell’impugnazione (art. 9 c.p.c. e art. 37 c.p.c. nella nuova formulazione post Cass. SU 24883/2008). Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) consente alle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Cassazione di risolvere la questione di giurisdizione con effetto vincolante per il successivo processo. L’instaurazione del giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione interrompe comunque la prescrizione (art. 2945, terzo comma, c.c.).

Giurisdizione internazionale e convenzioni

La giurisdizione italiana nei rapporti transfrontalieri è disciplinata dalla L. 218/1995 (diritto internazionale privato) e, per le materie civili e commerciali, dai regolamenti europei, in particolare il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e, per i paesi EFTA, dalla Convenzione di Lugano. I criteri principali sono il domicilio del convenuto, il luogo dell’esecuzione dell’obbligazione e i fori speciali in materia di contratti di consumo, lavoro e assicurazione. Le clausole di proroga convenzionale della giurisdizione (art. 25 Reg. 1215/2012) richiedono effettiva negoziazione tra le parti.

Giurisdizione contenziosa e volontaria

La giurisdizione si distingue in contenziosa, quando il giudice risolve un conflitto tra due o più parti con efficacia di giudicato, e volontaria (o non contenziosa), quando il giudice interviene su istanza di una parte per autorizzare, omologare o integrare atti di interesse privato (es. nomina di tutore o curatore, autorizzazione alla vendita di beni minori, omologa di atti di costituzione). I provvedimenti di volontaria giurisdizione non hanno efficacia di giudicato e sono sempre modificabili o revocabili ex art. 742 c.p.c.

Giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria è devoluta alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (già Commissioni tributarie) e comprende tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, nonché sanzioni amministrative tributarie e interessi (art. 2 d.lgs. 546/1992). Il discrimine con la giurisdizione ordinaria si pone nelle opposizioni agli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella, che restano attribuite al giudice ordinario, e nelle controversie su entrate non aventi natura tributaria.

Giurisprudenza modenese