Definizione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). È un contratto a esecuzione continuata o periodica, caratterizzato dalla durata e dalla ripetitività delle prestazioni, distinto dalla vendita per la natura plurale e frazionata dell’oggetto e dalla funzione di assicurare al somministrato un’utilità continuativa (fornitura di acqua, gas, energia elettrica, gas medicinali, materie prime, ecc.).
Determinazione della quantità e del prezzo
Se non è determinata l’entità della somministrazione, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno del somministrato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto (art. 1560, c. 1, c.c.). Le parti possono prevedere un massimo e un minimo per la durata complessiva o per le singole prestazioni. Il prezzo delle prestazioni periodiche si paga al momento delle singole prestazioni, quello delle continuative secondo le scadenze d’uso (art. 1562 c.c.). È ammessa la revisione dei prezzi mediante accordo, con efficacia di regola limitata alle prestazioni future.
Prescrizione
I crediti del somministrante per le prestazioni rese si prescrivono nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pagamenti da corrispondersi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La prescrizione decorre dalla scadenza di ciascuna prestazione periodica ed è oggetto di specifica disciplina per le forniture di servizi pubblici e di pubblica utilità.
Scioglimento
Il contratto di somministrazione può essere risolto per inadempimento di notevole importanza, che pregiudichi la fiducia nella esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). Il somministrato non inadempiente può, in alternativa alla risoluzione, sospendere l’esecuzione della propria prestazione mediante eccezione di inadempimento. Il recesso unilaterale è ammesso solo se previsto dal contratto o dalla legge, con congruo preavviso; il patto di esclusiva, se pattuito, vincola reciprocamente le parti ex art. 1568 c.c.
Onere della prova
Nelle controversie relative a forniture di servizi di pubblica utilità (acqua, gas, energia), grava sul fornitore l’onere di provare l’esistenza del contratto e il corretto funzionamento degli strumenti di misura dei consumi (contatori). La contestazione dell’entità dei consumi da parte dell’utente richiede elementi concreti che pongano in dubbio l’esattezza delle rilevazioni, in mancanza dei quali il credito si presume dovuto nella misura fatturata.
Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 20 e ss.) costituisce figura distinta dalla somministrazione di cose: consiste nell’intermediazione di manodopera tra un’agenzia autorizzata e un utilizzatore, con disciplina autonoma e divieti specifici. La somministrazione illecita di manodopera, con finalità di elusione della disciplina del lavoro subordinato, è sanzionata con l’imputazione del rapporto all’utilizzatore effettivo e con sanzioni amministrative e penali.
Giurisprudenza modenese
- Somministrazione di energia — Obblighi di protezione del fornitore
- Somministrazione di gas — Onere probatorio del fornitore in ordine al contratto e al corretto funzionamento del contatore
- Prescrizione dei crediti di somministrazione — Applicabilità del termine quinquennale
- Contratto di somministrazione — Facoltà di recesso anticipato
- Contratto di somministrazione — accordo di revisione dei prezzi — efficacia limitata al futuro
- Bollette di luce, acqua e gas: la contestazione dei consumi da parte dell’utente
- Fornitura di luce, acqua e gas: la restituzione coattiva del contatore
- Somministrazione irregolare di manodopera — Esercizio del potere direttivo da parte del committente
- La distinzione tra appalto e somministrazione vietata di manodopera
- Il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative