Definizione
Gli argomenti di prova sono elementi probatori di valore inferiore alla prova vera e propria, ai quali il giudice civile può attribuire rilevanza nella formazione del proprio convincimento, purché in concorso con altri elementi (art. 116, comma 2, c.p.c.). Si distinguono dalle prove in senso proprio (prove libere, prove legali, presunzioni) per la loro autonoma insufficienza a fondare la decisione: l’argomento di prova non è di per sé idoneo a dimostrare un fatto, ma può corroborare o integrare il quadro probatorio derivante da altre risultanze.
Disciplina (art. 116, comma 2, c.p.c.)
L’art. 116, comma 2, c.p.c. dispone che il giudice “può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Si tratta di una norma cardine del processo civile, che attribuisce al giudice un ampio margine di apprezzamento nella valutazione del comportamento processuale delle parti, in coerenza con il principio del libero convincimento (art. 116, comma 1, c.p.c.).
Fonti tipiche degli argomenti di prova
Costituiscono fonti tipiche degli argomenti di prova: le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale (art. 117 c.p.c.); il rifiuto ingiustificato di consentire ispezioni ordinate dal giudice (art. 118, comma 2, c.p.c.); il contegno processuale delle parti (mancata comparizione, dichiarazioni contraddittorie, mancata contestazione di fatti, sottrazione a verifiche peritali); l’ammissione tacita di fatti dedotti dalla controparte; il silenzio della parte di fronte a quesiti o richieste rilevanti.
Distinzione dalle prove
L’argomento di prova si distingue dalla prova legale (confessione, giuramento, atti pubblici, scritture private autenticate o riconosciute) che vincola il giudice nella valutazione, e dalla prova libera (testimonianza, documenti non muniti di particolare efficacia, presunzioni semplici), che è valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice ma è di per sé idonea a fondare la decisione. L’argomento di prova, invece, può solo concorrere con altri elementi e mai costituire l’unico fondamento della decisione.
Profili applicativi
La giurisprudenza ha precisato che il giudice di merito non ha l’obbligo di motivare specificamente sul ricorso agli argomenti di prova, salvo quando questi assumano una rilevanza decisiva ai fini della decisione. Particolare rilievo assume il c.d. principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), che impone alle parti di prendere posizione specifica sui fatti dedotti dalla controparte, pena la considerazione degli stessi come pacifici (sicché la mancata contestazione costituisce non più un mero argomento di prova, ma una vera e propria relevatio ab onere probandi).
Giurisprudenza modenese
- La mancata partecipazione alla mediazione rileva come argomento di prova a sfavore dell’assente ingiustificato
- L’omesso deposito della comparsa conclusionale è un contegno valutabile come argomento di prova
- Le dichiarazioni stragiudiziali provenienti dai terzi sono prove atipiche