Prova

Apr 14, 2026

Definizione

La prova è lo strumento processuale con cui le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → dimostrano al giudice la verità dei fatti rilevanti per la decisione della causa. La disciplina sostanziale delle prove è contenuta nel Titolo II del Libro VI del codice civile (artt. 2697-2739 c.c.), mentre la disciplina dell’istruzione probatoria nel processo civile è dettata dagli artt. 202-266 c.p.c. Il codice distingue tra prove documentali, testimoniali, confessioneConfessioneDichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Disciplinata dagli artt. 2730-2735 c.c. e 228-232 c.p.c.Leggi il lemma completo →, giuramento, presunzioni e riproduzioni meccaniche.

Onere della prova (art. 2697 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezioneEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → si fonda. La regola di giudizioActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → si applica al giudice al momento della decisione: in caso di prova insufficiente, la parte gravata dall’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → soccombe. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ha elaborato numerose ipotesi di attenuazione o inversione dell’onere (vicinanza della prova, astrazione processuale ex art. 1988 c.c., presunzioni legaliPresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo →).

Mezzi di prova: classificazione

Le prove si distinguono in: (a) prove documentali (atto pubblico ex art. 2699 c.c., scrittura privata ex art. 2702 c.c., copie fotografiche ex art. 2712 c.c.); (b) prove costituite, formate fuori del processo; (c) prove costituende, che si formano nel processo (testimonianza, giuramento, confessione); (d) prove dirette e indirette (presunzioni ex artt. 2727-2729 c.c.); (e) prove tipiche e atipiche, queste ultime pacificamente ammesse dalla giurisprudenza, purché valutate con prudente apprezzamentoPrudenzaComponente del parametro di diligenza richiesto nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esercizio di attività soggette a responsabilità civile. Consiste nel prevedere e prevenire le conseguenze dannose della propria condotta; la sua violazione integra imprudenza e, quindi, colpa.Leggi il lemma completo → del giudice (art. 116 c.p.c.).

Prova testimoniale: limiti (artt. 2721-2726 c.c.)

La prova testimonialeTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo → incontra limiti codicistici: l’art. 2721 c.c. la esclude, salvo eccezioni, per i contratti il cui valore ecceda una soglia legale; l’art. 2722 c.c. ne esclude l’ammissibilità contro il contenuto di un documento (prova contra scriptum); l’art. 2725 c.c. la esclude per i contratti che devono essere provati per iscritto o forma ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo →. I limiti cadono in presenza di un principio di prova per iscritto (art. 2724 n. 1 c.c.) o quando il contraente sia stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta (art. 2724 n. 2 c.c.).

Ammissione, assunzione e valutazione della prova

Il processo probatorio si articola in tre momenti: ammissione (il giudice, valutata la rilevanza e l’ammissibilità, ammette la prova con ordinanza), assunzione (la prova viene acquisita al processo con le forme stabilite dalla legge) e valutazione (il giudice apprezza il valore dimostrativo secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., salvo che la legge disponga diversamente — prove legali come atto pubblico, confessione e giuramento decisorioGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo →). Il giudice deve motivare in modo specifico sulla valutazione delle prove acquisite.

Giurisprudenza modenese

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