Definizione
La prova è lo strumento processuale con cui le parti dimostrano al giudice la verità dei fatti rilevanti per la decisione della causa. La disciplina sostanziale delle prove è contenuta nel Titolo II del Libro VI del codice civile (artt. 2697-2739 c.c.), mentre la disciplina dell’istruzione probatoria nel processo civile è dettata dagli artt. 202-266 c.p.c. Il codice distingue tra prove documentali, testimoniali, confessione, giuramento, presunzioni e riproduzioni meccaniche.
Onere della prova (art. 2697 c.c.)
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. La regola di giudizio si applica al giudice al momento della decisione: in caso di prova insufficiente, la parte gravata dall’onere soccombe. La giurisprudenza ha elaborato numerose ipotesi di attenuazione o inversione dell’onere (vicinanza della prova, astrazione processuale ex art. 1988 c.c., presunzioni legali).
Mezzi di prova: classificazione
Le prove si distinguono in: (a) prove documentali (atto pubblico ex art. 2699 c.c., scrittura privata ex art. 2702 c.c., copie fotografiche ex art. 2712 c.c.); (b) prove costituite, formate fuori del processo; (c) prove costituende, che si formano nel processo (testimonianza, giuramento, confessione); (d) prove dirette e indirette (presunzioni ex artt. 2727-2729 c.c.); (e) prove tipiche e atipiche, queste ultime pacificamente ammesse dalla giurisprudenza, purché valutate con prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.).
Prova testimoniale: limiti (artt. 2721-2726 c.c.)
La prova testimoniale incontra limiti codicistici: l’art. 2721 c.c. la esclude, salvo eccezioni, per i contratti il cui valore ecceda una soglia legale; l’art. 2722 c.c. ne esclude l’ammissibilità contro il contenuto di un documento (prova contra scriptum); l’art. 2725 c.c. la esclude per i contratti che devono essere provati per iscritto o forma ad substantiam. I limiti cadono in presenza di un principio di prova per iscritto (art. 2724 n. 1 c.c.) o quando il contraente sia stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta (art. 2724 n. 2 c.c.).
Ammissione, assunzione e valutazione della prova
Il processo probatorio si articola in tre momenti: ammissione (il giudice, valutata la rilevanza e l’ammissibilità, ammette la prova con ordinanza), assunzione (la prova viene acquisita al processo con le forme stabilite dalla legge) e valutazione (il giudice apprezza il valore dimostrativo secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., salvo che la legge disponga diversamente — prove legali come atto pubblico, confessione e giuramento decisorio). Il giudice deve motivare in modo specifico sulla valutazione delle prove acquisite.
Giurisprudenza modenese
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Onere probatorio del debitore opponente
- Interpretazione del contratto — Divieto di prova testimoniale contra scriptum
- Prova testimoniale – Inammissibilità di capitoli generici o valutativi
- Prova testimoniale — Ammissibilità in presenza di principio di prova per iscritto e dimostrazione del pagamento in contanti
- Simulazione — Limiti alla prova testimoniale tra le parti
- Usucapione — Prova testimoniale del possesso ultraventennale
- Copie informatiche di contratti — Disconoscimento di conformità e onere di contestazione circostanziata ex art. 2712 c.c.
- Fattura commerciale — Valore indiziario e onere della prova delle prestazioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
- Appello — Rimessione in istruttoria per assunzione di prova testimoniale erroneamente rigettata in primo grado
- Appalto pubblico — Liquidazione equitativa del danno e onere della prova dell’an debeatur