Allegazione

Apr 14, 2026

Definizione

L’allegazione è l’atto processuale con cui la parte espone i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi posti a fondamento della propria domanda o eccezione. Costituisce presupposto logico e giuridico dell’onere della prova (art. 2697 c.c.): non può essere oggetto di prova ciò che non è stato preventivamente e puntualmente allegato. L’onere di allegazione è pertanto distinto e prodromico rispetto all’onere di provare i fatti allegati.

Contenuto e funzione

L’allegazione deve essere specifica e puntuale, idonea cioè a individuare concretamente i fatti e a consentirne la contestazione. Non sono sufficienti allegazioni generiche o formule di stile. La specificità è richiesta tanto nella domanda (atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e ricorso ex art. 125 c.p.c.) quanto negli atti di replica, per porre la controparte nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Rapporto con il principio di non contestazione

L’art. 115, comma 1, c.p.c., come riformulato dalla l. 69/2009, dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il principio di non contestazione opera tuttavia solo a fronte di allegazioni puntuali e specifiche: se la domanda è generica, non scatta l’onere di contestazione specifica, e la mancata replica non può produrre l’effetto dell’ammissione. Allegazione specifica e contestazione specifica sono dunque termini correlati di un unico meccanismo.

Preclusioni e maturazione dell’onere

Nel rito ordinario, l’allegazione dei fatti principali deve avvenire negli atti introduttivi, salvo le modifiche consentite dalle memorie ex art. 171-ter c.p.c. (già art. 183 c.p.c.) e dalle norme sulle eccezioni non rilevabili d’ufficio. Superate le preclusioni, nuove allegazioni di fatti principali sono inammissibili. I fatti secondari (indiziari) possono invece essere allegati fino alla chiusura dell’istruttoria.

Differenze tra fatti principali e secondari

Sono fatti principali quelli integranti la fattispecie costitutiva, modificativa, impeditiva o estintiva del diritto azionato; sono fatti secondari quelli che servono a dimostrare in via indiziaria i fatti principali. Solo i fatti principali devono essere allegati entro le preclusioni; i fatti secondari possono essere introdotti anche nel corso dell’istruttoria e sono comunque valutabili dal giudice ai fini della formazione della prova presuntiva.

Giurisprudenza modenese