Definizione
Il petitum è l’oggetto della domanda giudiziale, ossia il provvedimento (o l’utilità) che l’attore chiede al giudice di pronunciare o di riconoscere. Costituisce, insieme alla causa petendi (titolo o ragione giuridica della domanda) e alle personae (soggetti della controversia), uno dei tre elementi identificativi dell’azione, ex art. 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. L’individuazione del petitum è essenziale per la valida introduzione del giudizio, per la determinazione del thema decidendum e per la delimitazione del giudicato.
Petitum immediato e petitum mediato
Si distingue tra petitum immediato, consistente nel provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (sentenza di condanna, di accertamento, costitutiva, provvedimento esecutivo, ecc.) e petitum mediato, consistente nel bene della vita cui mira l’attore (somma di denaro, consegna del bene, accertamento del diritto, modificazione di un rapporto giuridico). La distinzione rileva per cogliere l’effettivo oggetto della pretesa e per valutarne l’identità o la diversità rispetto ad altre domande.
Modificazioni del petitum
La variazione del petitum è soggetta alla disciplina delle preclusioni processuali (artt. 171-ter, 183 c.p.c.). La sostituzione del petitum con uno ontologicamente diverso costituisce mutatio libelli, vietata oltre i termini delle memorie integrative. La mera precisazione o la variazione meramente quantitativa della pretesa (ad es. aumento della somma richiesta) integra, di regola, emendatio libelli, ammessa entro i limiti di legge. Le Sezioni Unite (Cass. SU 15 giugno 2015, n. 12310) hanno ammesso la modificazione della domanda che, pur incidendo sul petitum, resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale.
Determinatezza del petitum
L’atto di citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163, c. 3, n. 3, c.p.c.), a pena di nullità ex art. 164, c. 4, c.p.c. L’indeterminatezza assoluta rende nullo l’atto introduttivo; l’indeterminatezza meramente relativa, quando il petitum è individuabile attraverso l’interpretazione complessiva dell’atto, è invece superabile in via ermeneutica. Il difetto di determinatezza è sanabile mediante rinnovazione o integrazione disposta dal giudice ex art. 164, c. 5, c.p.c.
Rapporto con la causa petendi e il giudicato
Il petitum, unitamente alla causa petendi, delimita l’ambito del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., che preclude il riesame tra le stesse parti, per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto. Petitum e causa petendi concorrono altresì a identificare la domanda ai fini della litispendenza, della continenza e del divieto di ne bis in idem. Il giudice è tenuto a pronunciarsi nei limiti del petitum ex art. 112 c.p.c., salvi i poteri officiosi previsti dalla legge, pena il vizio di ultra o extra petita.
Giurisprudenza modenese
- La nullità della citazione per indeterminatezza della domanda
- Nullità dell’atto di citazione — Sufficiente individuazione del diritto
- Domanda di risoluzione — Qualificazione della domanda — Limiti del potere di interpretazione del giudice
- Precisazioni difensive e divieto di domande nuove
- Domande nuove in corso di causa — Preclusione ex art. 183 comma 6 c.p.c.
- Opposizione a ordinanza ingiunzione — Riduzione della sanzione — Inammissibilità in mancanza di espressa richiesta
- Giudicato esterno — Preclusione del riesame di questioni comuni a giudizi tra le stesse parti
- Giudicato esterno — Ne bis in idem e copertura del dedotto e del deducibile
- Identità del fatto storico e del nesso causale — Rilevanza ai fini del ne bis in idem
- Spese legali: l’infinitesimale fondatezza della domanda equivale al rigetto