Definizione
La causa petendi (dal latino “causa per la quale si chiede”) è uno dei tre elementi identificatori dell’azione civile, accanto alle personae (parti) e al petitum (oggetto della domanda). Essa indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l’attore deduce il diritto fatto valere in giudizio, ossia l’insieme delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda.
L’individuazione della causa petendi è essenziale ai fini della determinazione dell’oggetto del processo, dei limiti del giudicato (art. 2909 c.c.), del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e della disciplina della litispendenza (art. 39 c.p.c.) e della continenza.
Inquadramento e funzione processuale
La causa petendi, insieme al petitum (mediato e immediato) e alle parti, costituisce uno dei tria capita actionis che identificano la domanda giudiziale. La sua individuazione consente di stabilire l’identità o la diversità di due domande, ai fini dell’applicazione delle preclusioni processuali, della litispendenza, del giudicato e del divieto di mutatio libelli.
Il giudice è vincolato dalla causa petendi prospettata dall’attore: in forza dell’art. 112 c.p.c., non può pronunciarsi su fatti costitutivi diversi da quelli allegati, salvo il potere di qualificazione giuridica della fattispecie (iura novit curia, art. 113 c.p.c.).
Diritti autodeterminati ed eterodeterminati
La giurisprudenza distingue, ai fini dell’individuazione della causa petendi, tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati. I primi (diritti reali assoluti, status, diritti della personalità) si identificano per il solo riferimento al loro contenuto, indipendentemente dal titolo costitutivo: la causa petendi coincide con l’affermazione del diritto stesso e l’attore può modificare il titolo invocato senza che ciò comporti mutatio libelli.
I diritti eterodeterminati (diritti di credito, diritti relativi) richiedono invece la specifica indicazione del fatto costitutivo: la causa petendi è data dal titolo (contratto, fatto illecito, atto amministrativo) dal quale il diritto trae origine. Modificare il titolo equivale a proporre una nuova domanda.
Mutatio libelli ed emendatio libelli
Il principio della immutabilità della domanda impone all’attore di mantenere ferma la causa petendi originaria. La modifica della causa petendi configura mutatio libelli, vietata dopo il deposito dell’atto introduttivo (salvi i limiti di cui agli art. 183 e art. 184 c.p.c.). La semplice precisazione o specificazione delle ragioni di fatto già allegate, invece, costituisce emendatio libelli, generalmente ammessa.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 12310/2015, hanno consentito una più ampia possibilità di modifica della domanda originaria nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ammettendo la trasformazione della causa petendi quando ciò non comporti la compromissione del diritto di difesa del convenuto e attenga alla medesima vicenda sostanziale.
Causa petendi e giudicato
La causa petendi delimita anche l’ambito oggettivo del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. La sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, in relazione al diritto fatto valere e al titolo dedotto. Una nuova domanda fondata su una diversa causa petendi non incontra l’ostacolo del precedente giudicato, salvo l’applicazione del principio del cosiddetto “giudicato implicito” e della preclusione del dedotto e del deducibile sui fatti costitutivi rientranti nella stessa fattispecie.
Il giudicato copre, infatti, non solo il dedotto ma anche il deducibile, nei limiti della medesima causa petendi, impedendo all’attore di riproporre la stessa pretesa fondata su fatti che avrebbe potuto allegare nel primo giudizio.
Giurisprudenza modenese
- L’omessa indicazione della causa petendi non rende nulla la citazione
- Mutatio libelli — Inammissibilità della domanda di integrazione della provvigione introdotta in corso di causa
- Preclusioni processuali — Inammissibile la domanda che costituisca mutatio libelli, anche se la controparte accetta il contraddittorio
- Nullità sostanziale — Le preclusioni processuali riguardano sia la mutatio che l’emendatio libelli
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Ammissibilità dell’emendatio libelli da parte del creditore opposto
- La richiesta di un ulteriore danno in corso di causa costituisce mutatio o emendatio libelli?