Definizione
L’espressione latina per tabulas (letteralmente “per mezzo delle tavolette [cerate]”, cioè per iscritto) indica, nel linguaggio giuridico contemporaneo, la prova o l’accertamento che risulta direttamente da un documento, senza necessità di ulteriore istruttoria. Un fatto è provato per tabulas quando la sua esistenza emerge con evidenza e in modo compiuto da un atto scritto prodotto in giudizio, sicché il giudice può farvi ricorso in modo diretto e immediato.
Funzione nel ragionamento processuale
L’espressione ricorre frequentemente nelle motivazioni per evidenziare che un dato fattuale non necessita di ulteriori mezzi istruttori, essendo già compiutamente documentato. Ha rilievo argomentativo: il giudice utilizza l’avverbio per tabulas per sottolineare la piena rispondenza del fatto al documento e l’inutilità di prove testimoniali o di accertamenti ulteriori. La prova per tabulas si fonda sulla produzione di scritture private, atti pubblici, fatture, certificati, corrispondenza e altri documenti rilevanti.
Prova documentale ed efficacia
La prova documentale è disciplinata dagli artt. 2699-2720 c.c. L’atto pubblico (artt. 2699-2701 c.c.) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale. La scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore. Il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) comporta l’onere per la parte produttrice di chiederne la verificazione.
Limiti della prova per tabulas
La prova per tabulas non è sempre sufficiente. Taluni documenti hanno valore indiziario e richiedono ulteriore integrazione: è il caso della fattura commerciale, che non prova la prestazione ma soltanto la pretesa del creditore, e degli estratti conto bancari unilateralmente predisposti, che devono essere confortati dalle contabili o da altri elementi. Analogamente, le copie informatiche di contratti richiedono contestazione circostanziata ex art. 2712 c.c.
Prova per tabulas e principio di non contestazione
La forza della prova documentale si combina con il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.): quando il fatto è provato per tabulas e la parte non contesta specificamente il documento o i fatti in esso rappresentati, il giudice può e deve trarne le conseguenze decisorie. Viceversa, un documento prodotto ma specificamente contestato richiede una valutazione analitica e spesso integrazioni istruttorie.
Giurisprudenza modenese
- Appalto pubblico — Liquidazione equitativa del danno e onere della prova dell’an debeatur
- Fattura commerciale — Valore indiziario e onere della prova delle prestazioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
- Liquidità del credito dell’appaltatore — Forza probatoria degli stati di avanzamento lavori approvati dal direttore dei lavori
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Lite temeraria per deduzioni generiche e prive di riscontro probatorio
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Onere probatorio del debitore opponente