Definizione
L’espressione latina per tabulas (letteralmente “per mezzo delle tavolette [cerate]”, cioè per iscritto) indica, nel linguaggio giuridico contemporaneo, la prova o l’accertamento che risulta direttamente da un documento, senza necessità di ulteriore istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo →. Un fatto è provato per tabulas quando la sua esistenza emerge con evidenza e in modo compiuto da un atto scritto prodotto in giudizio, sicché il giudice può farvi ricorso in modo diretto e immediato.
Funzione nel ragionamento processuale
L’espressione ricorre frequentemente nelle motivazioni per evidenziare che un dato fattuale non necessita di ulteriori mezzi istruttori, essendo già compiutamente documentato. Ha rilievo argomentativo: il giudice utilizza l’avverbio per tabulas per sottolineare la piena rispondenza del fatto al documento e l’inutilità di prove testimoniali o di accertamenti ulteriori. La prova per tabulas si fonda sulla produzione di scritture private, atti pubblici, fatture, certificati, corrispondenza e altri documenti rilevanti.
Prova documentale ed efficacia
La prova documentaleProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → è disciplinata dagli artt. 2699-2720 c.c. L’atto pubblico (artt. 2699-2701 c.c.) fa piena prova, fino a querela di falsoQuerela di falsoStrumento processuale per contestare l'autenticità di un atto pubblico o scrittura privata riconosciuta, privandolo dell'efficacia probatoria (artt. 221-227 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, della provenienza e delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale. La scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore. Il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) comporta l’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → per la parte produttrice di chiederne la verificazione.
Limiti della prova per tabulas
La prova per tabulas non è sempre sufficiente. Taluni documenti hanno valore indiziarioIndizioCircostanza di fatto dalla quale si risale al fatto ignoto. Nel processo civile vale come presunzione semplice se grave, precisa e concordante (art. 2729 c.c.).Leggi il lemma completo → e richiedono ulteriore integrazione: è il caso della fattura commerciale, che non prova la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → ma soltanto la pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →, e degli estratti conto bancari unilateralmente predisposti, che devono essere confortati dalle contabili o da altri elementi. Analogamente, le copie informatiche di contratti richiedono contestazione circostanziata ex art. 2712 c.c.
Prova per tabulas e principio di non contestazione
La forza della prova documentale si combina con il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.): quando il fatto è provato per tabulas e la parte non contesta specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → il documento o i fatti in esso rappresentati, il giudice può e deve trarne le conseguenze decisorie. Viceversa, un documento prodotto ma specificamente contestato richiede una valutazione analitica e spesso integrazioni istruttorie.
Giurisprudenza modenese
- Appalto pubblico — Liquidazione equitativa del danno e onere della prova dell’an debeatur
- Fattura commerciale — Valore indiziario e onere della prova delle prestazioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
- Liquidità del credito dell’appaltatore — Forza probatoria degli stati di avanzamento lavori approvati dal direttore dei lavori
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Lite temeraria per deduzioni generiche e prive di riscontro probatorio
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Onere probatorio del debitore opponente
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