A posteriori

Apr 15, 2026

Definizione

Locuzione latina che significa “da ciò che segue”. Designa una valutazione, un accertamento o un giudizio compiuti dopo il verificarsi del fatto considerato, tenendo conto degli esiti già realizzatisi e delle informazioni divenute disponibili solo in un momento successivo. Si contrappone al giudizio a priori o ex ante, che prescinde invece dagli sviluppi successivi.

Ambito di impiego nel diritto civile

L’ordinamento conosce numerose ipotesi in cui il giudizio è strutturalmente a posteriori: l’accertamento del nesso di causalità secondo la teoria condizionalistica (art. 40 c.p., richiamato in parte qua dalla responsabilità civile), che muove dal danno verificatosi per risalire alle condizioni che lo hanno determinato; la verifica dell’inadempimento nelle sue conseguenze concrete (art. 1218 c.c.); la liquidazione del danno, che presuppone la materializzazione del pregiudizio (art. 1223 c.c. e art. 2056 c.c.); la valutazione dell’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (art. 1455 c.c.), rimessa a un apprezzamento ex post alla luce degli esiti effettivi.

Giudizio ex post e rischio di distorsione retrospettiva

Il giudizio a posteriori presenta il noto rischio dell’hindsight bias: la conoscenza dell’esito già realizzatosi induce a ritenere il fatto più prevedibile di quanto effettivamente fosse. Per questa ragione il diritto distingue con cura i giudizi che devono collocarsi ex post (causalità materiale, liquidazione del danno) da quelli che devono mantenersi ex ante (prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c., colpa, meritevolezza degli interessi), evitando indebite sovrapposizioni.

Caratteri essenziali

  • Valutazione compiuta successivamente al fatto (ex post).
  • Tiene conto degli esiti effettivamente realizzati e delle informazioni sopravvenute.
  • Opposto logico del giudizio a priori.
  • Centrale nell’accertamento del nesso causale materiale e nella liquidazione del danno.

Ambito applicativo

Ambiti tipici: accertamento del nesso causale materiale secondo il criterio della condicio sine qua non; liquidazione del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223, art. 1226 e art. 2056 c.c.); accertamento dell’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.; verifica della realizzazione dell’eventus damni nella revocatoria (art. 2901 c.c.); valutazione del risultato nelle obbligazioni di risultato; giudizio sulla congruità della prestazione professionale alla luce degli sviluppi successivi; giudizio controfattuale nella responsabilità professionale (loss of chance).

Giurisprudenza modenese