Definizione
La prudenza è una delle tre componenti del parametro generale di diligenza richiesto nell’adempimento delle obbligazioni e nell’esercizio delle attività soggette a responsabilità aquiliana. Insieme alla diligenza e alla perizia, essa integra lo standard di condotta del bonus pater familias e, nelle attività professionali, del professionista medio del settore. Consiste nella capacità di prevedere e prevenire le conseguenze dannose dei propri comportamenti, astenendosi da azioni rischiose o adottando le cautele idonee ad evitare il pregiudizio altrui.
Disciplina normativa
Il parametro è codificato dall’art. 1176 c.c., che richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia (comma 1) ovvero, nelle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza qualificata dalla natura dell’attività esercitata (comma 2). Nella responsabilità del prestatore d’opera intellettuale l’art. 2236 c.c. limita la responsabilità al dolo o alla colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La violazione della prudenza integra colpa ai sensi dell’art. 43 c.p. e, nella responsabilità civile, rileva ex art. 2043 c.c.
Rapporto con negligenza, imprudenza e imperizia
La colpa generica si articola in tre forme tipiche: negligenza (omissione di cautele che il caso concreto richiedeva); imprudenza (azione compiuta senza l’osservanza delle cautele idonee ad evitare il danno); imperizia (inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata attività). La prudenza rappresenta il contrario logico dell’imprudenza: è la virtù della previsione del rischio e della scelta della condotta più idonea a prevenirlo.
Caratteri essenziali
- Parametro oggettivo di condotta, non soggettivo.
- Commisurato al tipo di attività svolta e alle circostanze del caso concreto.
- Integra il contenuto della diligenza richiesta nell’adempimento e nell’esercizio di attività rischiose.
- La sua violazione integra colpa e fonda la responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Ambito applicativo
Il giudizio sulla prudenza è centrale nella responsabilità professionale (avvocati, medici, commercialisti, ingegneri), nella responsabilità da circolazione stradale, nella responsabilità da attività pericolose (art. 2050 c.c.), nella custodia di cose (art. 2051 c.c.) e in generale in ogni ipotesi di responsabilità per colpa. La formula è richiamata anche dall’art. 2729 c.c. a proposito della valutazione delle presunzioni semplici, che sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice.
Giurisprudenza modenese
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