A priori

Apr 15, 2026

Definizione

Locuzione latina che significa “da ciò che precede”. Designa una valutazione, un giudizio o una prognosi compiuti sulla base di elementi anteriori al verificarsi del fatto considerato, senza tenere conto degli esiti successivi. Si contrappone specularmente al giudizio a posteriori, che si colloca invece ex post, considerando gli effetti già realizzatisi.

Ambito di impiego nel diritto civile

La formula connota tutti quei giudizi che il diritto impone di compiere ponendosi idealmente nel momento anteriore al fatto, utilizzando le sole informazioni allora disponibili. Ricorre in particolare nel giudizio di prevedibilità del danno da inadempimento (art. 1225 c.c.), dove il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui l’obbligazione è sorta; nel giudizio di valutazione della condotta colposa (art. 1176 c.c. e art. 2043 c.c.), da compiere collocandosi nella situazione concreta in cui agiva il soggetto, con le sole conoscenze allora disponibili; nella valutazione del nesso di causalità secondo il criterio della causalità adeguata, che impone un giudizio prognostico sulla base delle circostanze conoscibili ex ante.

Giudizio prognostico e regola dell’agente modello

Il giudizio a priori si traduce operativamente nel c.d. giudizio prognostico, nel quale il giudice — ponendosi idealmente al posto dell’agente modello nella situazione concreta — valuta se il pregiudizio fosse prevedibile e se la condotta alternativa fosse esigibile. La tecnica è impiegata anche nel giudizio controfattuale sul nesso causale e nella valutazione della diligenza del professionista (artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.).

Caratteri essenziali

  • Valutazione ancorata al momento anteriore al fatto (ex ante).
  • Irrilevanza degli esiti successivi, conosciuti solo in un momento posteriore.
  • Centralità nel giudizio di prevedibilità, di colpa e di causalità adeguata.
  • Parametro oggettivo: non ciò che sapeva il singolo agente, ma ciò che era conoscibile in quelle circostanze.

Ambito applicativo

Rilievo applicativo primario: limite della prevedibilità nel risarcimento contrattuale (art. 1225 c.c.); giudizio di colpa contrattuale ed extracontrattuale; giudizio di causalità adeguata; accertamento della responsabilità professionale; valutazione dell’eventus damni nella revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.); verifica della meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti nel contratto atipico (art. 1322, comma 2, c.c.); controllo a priori sulle clausole vessatorie nei contratti standard.

Giurisprudenza modenese