Definizione
La società è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). L’istituto è il fondamentale strumento di organizzazione collettiva dell’impresa: attraverso il contratto di società si costituisce, nella gran parte dei casi, un soggetto giuridico distinto dai soci (persona giuridica o soggetto di diritto autonomo), dotato di patrimonio e capacità propria. Accanto alla società-contratto, il codice conosce la società unipersonale (s.r.l. e s.p.a. con unico socio).
Tipologie
Il codice civile distingue due grandi categorie: società di persone (società semplice ex art. 2251 c.c., società in nome collettivo ex art. 2291 c.c., società in accomandita semplice ex art. 2313 c.c.), caratterizzate dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci (salvi gli accomandanti) e dal rapporto di intuitus personae; società di capitali (società per azioni ex art. 2325 c.c., società in accomandita per azioni ex art. 2452 c.c., società a responsabilità limitata ex art. 2462 c.c.), caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta e dalla responsabilità limitata dei soci al conferimento. A esse si aggiungono le società cooperative (artt. 2511 e ss. c.c.), a scopo mutualistico.
Elementi essenziali
Elementi essenziali del contratto sono: la pluralità di parti (salve le unipersonali); i conferimenti dei soci (denaro, beni, crediti, servizi); l’esercizio in comune di un’attività economica (oggetto sociale); lo scopo di divisione degli utili (scopo lucrativo) o di conseguimento di vantaggi mutualistici (scopo cooperativo) o di cooperazione tra imprese (scopo consortile nelle società consortili). La mancanza di uno di questi elementi determina, a seconda dei casi, la nullità del contratto o la riqualificazione del rapporto.
Costituzione e pubblicità
Le società di persone si costituiscono con contratto, per il quale non è richiesta forma particolare, salvo il caso di conferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Le società di capitali si costituiscono per atto pubblico (art. 2328 c.c. per la s.p.a.; art. 2463 c.c. per la s.r.l.) e acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione ha efficacia costitutiva per le società di capitali e dichiarativa per quelle di persone. Il contratto sociale è modificabile con le maggioranze previste.
Autonomia patrimoniale e responsabilità
Le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci e delle obbligazioni sociali risponde solo la società, salvo specifiche ipotesi di responsabilità degli amministratori e dei soci (es. finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c., abuso della personalità giuridica). Le società di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori sociali possono aggredire il patrimonio personale dei soci, previa escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis). Amministratori e organi sociali rispondono verso la società, i soci e i terzi ex artt. 2393 e ss., 2476 c.c.
Scioglimento e liquidazione
Le società si sciolgono per le cause indicate dalla legge o dallo statuto: conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità sopravvenuta, scadenza del termine, volontà dei soci, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, altre cause statutarie (art. 2272 e art. 2484 c.c.). Segue la fase di liquidazione, destinata al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci, cui segue la cancellazione dal registro delle imprese, che estingue la società come soggetto di diritto, pur potendo i crediti sopravvenuti essere fatti valere nei confronti degli ex soci secondo la disciplina della successione.
Giurisprudenza modenese
- Cancellazione della società dal registro delle imprese — Successione degli ex soci nei crediti
- Finanziamenti dei soci — Postergazione ex art. 2467 c.c. e responsabilità per indebita restituzione
- Scissione societaria — Trasferimento dei debiti alla società beneficiaria
- Amministratore di fatto — Impossibilità di obbligare la società nei rapporti con i terzi
- Interpretazione del contratto — Obbligazioni personali dei soci nonostante la veste societaria
- Fideiussione — qualità di consumatore del fideiussore socio e amministratore unico della società garantita
- Fondo patrimoniale — Fideiussione per società di famiglia
- Responsabilità della banca da contatto sociale qualificato — Legittimazione passiva nella vendita di diamanti
- Sequestro conservativo sui beni di un amministratore di società
- Appalto — Subentro di fatto nel contratto — Autonoma soggettività giuridica