Definizione
La clausola è la singola disposizione contenuta in un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → o in altro atto di autonomia privata, costituente l’unità minima di disciplina del rapporto negoziale. Essa può avere funzione essenziale o accessoria rispetto al tipo contrattuale di riferimento e può risultare dalla determinazione delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, dalla volontà di un solo soggetto (come nell’atto unilaterale) o dall’integrazione di fonti eteronome (legge, usi, equitàEquitàCriterio di giudizio e parametro integrativo del contratto (art. 1374 c.c.), della liquidazione del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.), della riduzione della penale (art. 1384 c.c.) e del processo (artt. 113-114 c.p.c.).Leggi il lemma completo →).
Disciplina normativa
Il fondamento dell’autonomia delle parti nella formazione delle clausole si rinviene nell’art. 1322 c.c., in forza del quale i contraenti possono liberamenteAd libitumLocuzione latina ("a piacere") che indica una facoltà rimessa alla libera scelta del titolare, senza vincoli di forma, termine o modalità.Leggi il lemma completo → determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. L’art. 1325 c.c. individua gli elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto, formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →), mentre le clausole accidentali (condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo →, termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, modo) accedono al contenuto negoziale e lo integrano.
Particolare rilievo assumono, per i contratti per adesione e i moduli o formulari, gli art. 1341 e art. 1342 c.c., che subordinano l’efficacia delle clausole vessatorieClausola vessatoriaPattuizione contenuta in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti unilateralmente che stabilisce un trattamento sfavorevole per l'aderente. Soggetta a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. e a nullità di protezione nei contratti con i consumatori (artt. 33 ss. cod. cons.).Leggi il lemma completo → alla specifica approvazione scritta. Sul piano interpretativo operano gli artt. 1362 e ss. c.c., con le regole della comune intenzione, del significato complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) e dell’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → contro il predisponente (art. 1370 c.c.). Rispetto alle patologie, vengono in rilievo l’art. 1418 c.c. sulla nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → e l’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale delle singole clausole. Specifiche clausole tipiche sono disciplinate dall’art. 1382 c.c. (clausola penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →), dall’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressaRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo →), dall’art. 1229 c.c. (clausole di esonero dalla responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →) e dall’art. 808 c.p.c. (clausola compromissoriaArbitratoStrumento alternativo di soluzione delle controversie civili e commerciali mediante il quale le parti affidano la decisione della lite a uno o più arbitri privati (artt. 806-840 c.p.c.).Leggi il lemma completo →).
Caratteri essenziali
- costituisce la più piccola unità precettiva del contratto e va interpretata sia in sé, sia nel contesto delle altre clausole (art. 1363 c.c.);
- è espressione dell’autonomia privata nei limiti imposti da norme imperative, ordine pubblico e buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo → (art. 1322 c.c., art. 1418 c.c.);
- la nullità di una singola clausola non travolge l’intero contratto quando non risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.);
- può essere tipica, quando riproduce schemi legali predefiniti, o atipica, purché diretta a realizzare interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → meritevoli di tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo →;
- può essere predisposta unilateralmente (condizioni generali di contrattoCondizioni generali di contrattoClausole predisposte unilateralmente da un contraente per regolare uniformemente una serie indefinita di rapporti, efficaci se conosciute o conoscibili dall'altro (art. 1341 c.c.).Leggi il lemma completo →) o risultare dalla trattativaTrattativeFase precontrattuale di negoziazione dell'accordo, regolata dal principio di buona fede ex art. 1337 c.c. La rottura ingiustificata fonda responsabilità precontrattuale (interesse negativo).Leggi il lemma completo → individuale: da tale distinzione discendono i regimi degli art. 1341 e art. 1342 c.c. e del codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo →.
Ambito applicativo
L’istituto trova applicazione in ogni contratto, tipico o atipico, e negli atti unilaterali a contenuto patrimoniale. Nei contratti di massa assumono centralità le clausole vessatorie, i cui regimi codicistico (art. 1341 e art. 1342 c.c.) e consumeristico (codice del consumo) si cumulano per i contratti conclusi con i consumatori. Sul piano processuale rilevano le clausole compromissorie (art. 808 c.p.c.) e le clausole di prorogaProrogaDifferimento del termine finale di un rapporto giuridico: proroga di termini processuali (art. 154 c.p.c.), di termini contrattuali e prorogatio degli organi.Leggi il lemma completo → della competenza territorialeCompetenza del giudice civileMisura del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice ordinario che individua, tra giudice di pace, tribunale, corte d'appello e corte di cassazione, l'organo abilitato a conoscere della specifica controversia. Si articola per materia, valore e territorio (artt. 7-30 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 29 c.p.c.). Nelle polizze assicurative, nei contratti bancari e nei contratti di locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo →, la clausola è il terreno elettivo del sindacato giudiziale di vessatorietà, squilibrio e abusività.
Giurisprudenza modenese
- Clausole vessatorie — Insufficienza della sottoscrizione con richiamo cumulativo privo di indicazione del contenuto
- Clausola penale e caparra confirmatoria – Validità del cumulo se previsto contrattualmente
- Contratto di assicurazione — Clausole di delimitazione del rischio e giudizio di vessatorietà
- Clausola di foro esclusivo – Vincolatività tra imprese – Applicazione del principio di autonomia negoziale
- Contratti bancari e fideiussione: la nullità della clausola, redatta secondo il modello ABI in violazione della disciplina antitrust, non invalida necessariamente l’intero contratto
- Clausola floor nei mutui a tasso variabile – Validità e funzione economica
- Contratto autonomo di garanzia – Clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” come elemento qualificante
- Locazione finanziaria e interessi: quando la clausola di indicizzazione è nulla per indeterminabilità dell’oggetto
- Fideiussione del consumatore — Vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
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