Definizione
La clausola vessatoria è la pattuizione, contenuta in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti unilateralmente, che stabilisce a carico dell’aderente un trattamento particolarmente sfavorevole rispetto alla disciplina legale comune. La materia è regolata, sotto il profilo della formazione del contratto, dall’art. 1341, comma 2, c.c. (clausole onerose nei contratti per adesione tra contraenti professionisti) e, per i rapporti con i consumatori, dagli artt. 33 ss. del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che recepisce la direttiva 93/13/CEE.
L’ordinamento conosce dunque due nozioni distinte di clausola vessatoria: la vessatorietà formale (art. 1341 c.c.), che richiede la specifica approvazione per iscritto e si applica a tutti i contratti per adesione, e la vessatorietà sostanziale (artt. 33-38 cod. cons.), che colpisce con nullità di protezione le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore.
Clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.
L’art. 1341, comma 2, c.c. prevede che siano inefficaci, se non specificamente approvate per iscritto, le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
L’elenco è tassativo: la giurisprudenza esclude l’applicazione analogica e richiede una specifica approvazione per iscritto, che non può essere generica né cumulativa, ma deve riferirsi singolarmente alle clausole vessatorie. La sottoscrizione c.d. “in calce” del contratto non è sufficiente.
Clausole vessatorie nei contratti del consumatore
Gli artt. 33-38 del Codice del consumo introducono una nozione sostanziale di vessatorietà: sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La valutazione di vessatorietà tiene conto della natura del bene o servizio, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e delle altre clausole.
L’art. 33, comma 2, cod. cons. contiene una “lista grigia” di clausole presunte vessatorie salvo prova contraria, mentre l’art. 36, comma 2, prevede una “lista nera” di clausole sempre nulle (limitazioni di responsabilità per morte o danno alla persona, esclusione del diritto del consumatore di proporre eccezioni di inadempimento, adesione del consumatore a clausole non avute possibilità di conoscere prima della conclusione).
Sanzioni e regime di nullità
La sanzione differisce a seconda del regime applicato. Le clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2, c.c. sono inefficaci in difetto di specifica approvazione scritta: la sanzione opera in modo automatico e può essere fatta valere da entrambe le parti.
Le clausole vessatorie nei contratti con il consumatore sono colpite da nullità di protezione ex art. 36, comma 3, cod. cons.: la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore (ed è rilevabile d’ufficio dal giudice quando ciò sia funzionale all’interesse dello stesso), opera limitatamente alla clausola vessatoria, mentre il contratto resta valido per il resto. Si tratta di una nullità necessariamente parziale (art. 36, comma 1, cod. cons.).
Trattativa individuale ed effetti
L’art. 34, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà quando le clausole siano state oggetto di trattativa individuale. La prova della trattativa grava sul professionista (art. 34, comma 5, cod. cons.) e deve essere rigorosa, non potendosi limitare alla semplice sottoscrizione del contratto. La trattativa deve essere effettiva, seria e individualizzata, riguardando specificamente la singola clausola.
L’azione di accertamento della vessatorietà può essere promossa anche dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (azione inibitoria collettiva ex art. 37 cod. cons.), che possono richiedere al giudice di inibire l’uso di clausole vessatorie e ordinare la pubblicazione del provvedimento.
Giurisprudenza modenese
- Clausole vessatorie — Onere della prova della trattativa individuale nei contratti predisposti dal professionista
- Contratti di serie — Moduli o formulari — Clausole vessatorie — Valida approvazione specifica
- Foro del consumatore — Clausola di deroga della competenza territoriale: vessatorietà e inefficacia
- Fideiussione bancaria — Vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. nei contratti con consumatori
- Adesione ad associazione sportiva — Esclusione della natura vessatoria della clausola sulla durata