Consumatore

Apr 14, 2026

Definizione

Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo). È la parte “debole” del rapporto contrattuale con il professionista, definito come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

La qualifica di consumatore dipende non dalle caratteristiche soggettive della persona ma dalla finalità del singolo atto: la stessa persona può essere qualificata come consumatore in un contratto e come professionista in un altro, a seconda dello scopo perseguito. L’atto deve essere strumentale alla soddisfazione di esigenze personali o familiari e non all’attività economica eventualmente esercitata dal soggetto.

La disciplina di tutela

Il Codice del consumo riunisce le disposizioni a tutela del consumatore in materia di informazione, pubblicità, pratiche commerciali scorrette, clausole abusive, vendita di beni di consumo, contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza, servizi turistici, credito al consumo, azioni collettive. Al sistema si aggiungono le direttive europee sulla tutela del consumatore, recepite nell’ordinamento interno, e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che esercita un ruolo decisivo nell’interpretazione uniforme della disciplina.

Clausole abusive nei contratti del consumatore

L’art. 33 del Codice del consumo considera vessatorie, nel contratto concluso fra consumatore e professionista, le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’art. 36 prevede la nullità di protezione: le clausole abusive sono nulle mentre il resto del contratto resta valido; la nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il professionista ha l’onere di provare l’oggetto di specifica trattativa che escluda il carattere abusivo della clausola.

Foro del consumatore

L’art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo presume vessatoria la clausola che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Il foro del consumatore è un foro esclusivo a carattere inderogabile ex ante, ma rinunciabile ex post; prevale sui fori alternativi concorrenti (compreso il foro speciale dell’avvocato per i compensi professionali) ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La disciplina si applica anche nei procedimenti per decreto ingiuntivo proposti nei confronti del consumatore.

Figure contigue e problemi applicativi

La qualifica di consumatore non si estende alle persone giuridiche né agli enti collettivi privi di personalità giuridica, salvo specifiche disposizioni. Si pone la questione dell’applicazione della disciplina al fideiussore persona fisica che garantisce l’adempimento di un debito contratto da un professionista: la giurisprudenza, in linea con la Corte di giustizia UE, distingue a seconda che il fideiussore agisca per scopi estranei all’attività eventualmente esercitata dal debitore principale, facendo prevalere la posizione soggettiva del garante. Analoghe valutazioni interessano gli acquirenti di beni a uso promiscuo e i soci di società che stipulino contratti personali collegati all’attività sociale.

Giurisprudenza modenese