Definizione
Il comitato è un ente collettivo, disciplinato dagli artt. 39-42 c.c., costituito da una pluralità di persone che, mediante una pubblica sottoscrizione, raccolgono fondi destinati al perseguimento di un fine di interesse pubblico, altruistico o filantropico (es. scopi di beneficenza, soccorso, promozione di opere pubbliche, monumenti, manifestazioni). I promotori e gli organizzatori del comitato gestiscono i fondi raccolti per la realizzazione dello scopo dichiarato.
Il comitato si distingue dall’associazione (artt. 14 ss. c.c.) per la temporaneità del fine, per la presenza di un’organizzazione meno strutturata e per la centralità della raccolta dei fondi presso terzi (sottoscrittori). A differenza dell’associazione, inoltre, il comitato non ha necessariamente una base associativa stabile e i sottoscrittori non assumono la qualità di soci.
Costituzione e organizzazione
Il comitato si costituisce mediante un atto programmatico dei promotori, accompagnato dall’invito alla pubblica sottoscrizione. Non è richiesta una forma particolare per la costituzione, ma è opportuno l’atto scritto per chiarire scopo, organizzazione e modalità di gestione dei fondi.
Gli organi del comitato sono i promotori (coloro che danno avvio all’iniziativa) e gli organizzatori (coloro che gestiscono materialmente la raccolta e l’impiego dei fondi). I sottoscrittori non sono parti del comitato in senso tecnico, ma sono titolari di un diritto di pretendere che i fondi siano destinati allo scopo dichiarato.
Comitato non riconosciuto e responsabilità
L’art. 41 c.c. disciplina la responsabilità dei membri del comitato non riconosciuto: gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Sono altresì responsabili personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte in nome del comitato (analogamente a quanto previsto per le associazioni non riconosciute, art. 38 c.c.).
I sottoscrittori sono tenuti soltanto al pagamento delle somme promesse e non assumono alcuna responsabilità per le obbligazioni del comitato. Hanno tuttavia diritto di chiedere conto della destinazione dei fondi versati.
Riconoscimento della personalità giuridica
Il comitato può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Con il riconoscimento, il comitato acquista autonomia patrimoniale perfetta: dei debiti del comitato risponde unicamente il fondo costituito dai contributi e dalle altre risorse, mentre i membri non rispondono personalmente.
Il riconoscimento richiede uno statuto formale, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e degli organi del comitato, secondo i criteri previsti per le persone giuridiche private.
Destinazione dei fondi e residui
Ai sensi dell’art. 42 c.c., qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, divenuti inutili o esorbitanti rispetto a esso, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, salvo che essa sia stata predeterminata in sede di costituzione. La destinazione deve avvenire, ove possibile, secondo la volontà dei sottoscrittori o per scopi analoghi a quelli del comitato.
I sottoscrittori non hanno, di regola, diritto alla restituzione delle somme versate, salvo che lo scopo non sia stato realizzato per cause imputabili agli organizzatori o per impossibilità sopravvenuta. La giurisprudenza riconosce in tali casi un’azione di restituzione, fondata sui principi generali in materia di indebito (artt. 2033 ss. c.c.).