Associazione

Apr 13, 2026

Definizione

L’associazione è un ente collettivo a struttura aperta, costituito dall’accordo di una pluralità di persone (associati) che mettono in comune attività o risorse per il perseguimento di uno scopo comune di natura non lucrativa, di carattere ideale, culturale, sportivo, ricreativo, politico, religioso o sociale. La disciplina generale è contenuta negli artt. 14-42 c.c., nel Libro I, Titolo II, dedicato alle persone giuridiche.

L’associazione si distingue dalla società per l’assenza dello scopo di lucro soggettivo (ripartizione degli utili tra i soci) e dalla fondazione per la sua struttura associativa, fondata sul gruppo di persone (elemento personale) anziché su un patrimonio destinato a uno scopo (elemento patrimoniale).

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Il codice civile distingue due grandi categorie:

  • Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.): acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento, oggi attribuito tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (d.P.R. 361/2000). Sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde unicamente il patrimonio dell’ente.
  • Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.): non hanno personalità giuridica. L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).

Atto costitutivo, organi e funzionamento

L’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta deve risultare da atto pubblico e contenere gli elementi essenziali indicati dall’art. 16 c.c.: denominazione, scopo, patrimonio, sede, norme sull’ordinamento interno, sui diritti e obblighi degli associati e sulle condizioni della loro ammissione.

Gli organi necessari sono l’assemblea degli associati e gli amministratori. L’assemblea ha competenza sulle decisioni fondamentali (approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori, modifiche statutarie, scioglimento) e delibera secondo le maggioranze previste dall’art. 21 c.c. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato (art. 18 c.c.).

L’associato può recedere se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.); può essere escluso dall’assemblea per gravi motivi. Le quote associative non sono trasmissibili, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 24, c. 1, c.c.).

Estinzione e devoluzione del patrimonio

L’associazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo, per il raggiungimento dello scopo, per la sua sopravvenuta impossibilità, per il venir meno di tutti gli associati o per deliberazione dell’assemblea (art. 27 c.c.). Segue la liquidazione del patrimonio (art. 30 c.c.) e la sua devoluzione secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo o, in mancanza, secondo la deliberazione dell’autorità governativa, ad altri enti con finalità analoghe (art. 31 c.c.).

Enti del Terzo Settore (ETS)

Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina speciale per le associazioni che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tra le forme tipiche figurano le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Per gli ETS associativi non riconosciuti, l’iscrizione al RUNTS comporta l’acquisto della personalità giuridica con regime di responsabilità patrimoniale limitata.

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