Quorum

Apr 14, 2026

Definizione

Il quorum è la soglia minima di presenze o di voti richiesta per la validità di un atto collegiale (costituzione dell’organo e approvazione della deliberazione). Il termine, di origine latina, è mutuato dalla formula delle commissioni parlamentari inglesi (“quorum vos… unum esse volumus”). Nel diritto italiano la nozione ricorre nella disciplina dell’assemblea condominiale (art. 1136 c.c., 66 ss. disp. att. c.c.), delle società di capitali (artt. 2368-2369 c.c.), delle associazioni e fondazioni, nonché nei procedimenti referendari e amministrativi.

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

Il quorum costitutivo è la soglia di presenze (in valore numerico e/o in quote/millesimi) necessaria per la valida costituzione dell’organo collegiale. Il quorum deliberativo è la soglia di voti favorevoli richiesta per l’approvazione della singola deliberazione. Le due soglie sono concettualmente distinte: l’organo può essere validamente costituito senza che poi si raggiunga il quorum deliberativo sulla singola proposta. In tale ipotesi la delibera non viene adottata, pur restando legittima la prosecuzione dei lavori assembleari.

Quorum nell’assemblea condominiale (art. 1136 c.c.)

L’art. 1136 c.c. disciplina i quorum dell’assemblea condominiale. In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo); in seconda convocazione è sufficiente l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti. Per il quorum deliberativo, occorre la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà (prima convocazione) o un terzo (seconda convocazione) del valore millesimale dell’edificio, salve le maggioranze qualificate previste per le materie speciali (artt. 1120, 1122-bis, 1135 c.c.).

Quorum nelle società per azioni (artt. 2368-2369 c.c.)

Per l’assemblea ordinaria delle società per azioni, l’art. 2368 c.c. prescrive in prima convocazione il quorum costitutivo della metà del capitale sociale e il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata, con quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei presenti (art. 2369 c.c.). Per l’assemblea straordinaria sono previsti quorum rafforzati (più di un terzo del capitale sociale, maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato) con disciplina differenziata per le società quotate e non quotate.

Quorum referendario (art. 75, co. 4, Cost.)

Per il referendum abrogativo l’art. 75, co. 4, Cost. richiede la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto (quorum costitutivo) e la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo). Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione determina la nullità del referendum, indipendentemente dall’orientamento espresso dai votanti. Per i referendum consultivi e propositivi previsti da alcune leggi regionali sono fissati quorum diversificati.

Giurisprudenza modenese