Assemblea

Apr 13, 2026

Definizione

L’assemblea è l’organo collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativo o societario, attraverso il quale si forma la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini). Costituisce manifestazione del principio democratico e maggioritario nelle organizzazioni di tipo collettivo: le decisioni assunte secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto vincolano tutti i partecipanti, anche dissenzienti, assenti o astenuti. L’ordinamento conosce numerose figure di assemblea, ciascuna con propria specifica disciplina: assemblea della società per azioni e a responsabilità limitata, assemblea di condominio, assemblea delle associazioni e fondazioni, assemblea cooperativa.

Assemblea della società per azioni

L’assemblea della s.p.a. (artt. 2363-2379-ter c.c.) si distingue, in relazione all’oggetto, in ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori e il collegio sindacale, delibera sulle altre materie a essi attribuite dalla legge e sulla responsabilità degli amministratori (art. 2364 c.c.). L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, sull’emissione di obbligazioni e sulle altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.). Le delibere sono assunte secondo i quorum costitutivo e deliberativo previsti dalla legge o dallo statuto (artt. 2368-2369 c.c.) e devono risultare da verbale (art. 2375 c.c.).

Assemblea della società a responsabilità limitata

Nella s.r.l. la disciplina è più snella e flessibile (artt. 2479-2479-ter c.c.). Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che lo statuto preveda diversamente per le materie più importanti. La riunione assembleare è obbligatoria solo per le decisioni di particolare rilievo (art. 2479, comma 4, c.c.).

Assemblea di condominio

L’assemblea condominiale (artt. 1135-1138 c.c., come modificati dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220) è l’organo deliberativo del condominio. Si distingue in ordinaria (annuale, per l’approvazione del rendiconto e del preventivo) e straordinaria (per le altre questioni). I quorum costitutivi e deliberativi sono indicati dall’art. 1136 c.c., che li differenzia in relazione alla natura della delibera (ordinaria, innovazioni, alienazioni, modifiche del regolamento). Le delibere sono impugnabili nei termini e con le modalità di cui all’art. 1137 c.c.

Invalidità delle delibere assembleari

Le deliberazioni assembleari possono essere viziate da nullità (per impossibilità o illiceità dell’oggetto) o annullabilità (per violazioni di legge o di statuto, vizi di convocazione, difetto di quorum). La disciplina varia in funzione del tipo di assemblea: per le società di capitali si distingue tra delibere nulle (art. 2379 c.c.) e annullabili (artt. 2377-2378 c.c.); per il condominio i vizi sono fatti valere con l’impugnazione ex art. 1137 c.c.

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