Capitale sociale

Apr 13, 2026

Definizione

Il capitale sociale è il valore in denaro dei conferimenti effettuati o promessi dai soci al momento della costituzione della società o di un suo successivo aumento, indicato come voce di patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale (art. 2424, lett. A, c.c.). Esprime la garanzia patrimoniale dei creditori sociali e costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione delle partecipazioni dei soci, dei diritti amministrativi e patrimoniali di voto, di utili e di liquidazione.

Il capitale sociale va distinto dal patrimonio sociale: il primo è una cifra contabile fissa, indicata nello statuto, modificabile solo con deliberazione di assemblea straordinaria; il secondo è l’insieme dinamico dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla società in un dato momento.

Funzioni del capitale sociale

Il capitale sociale assolve a tre funzioni fondamentali:

  • Funzione produttiva: rappresenta i mezzi finanziari iniziali destinati all’esercizio dell’impresa.
  • Funzione organizzativa: misura la partecipazione di ciascun socio e i relativi diritti amministrativi e patrimoniali (art. 2350 c.c. per la s.p.a.).
  • Funzione di garanzia verso i creditori sociali: costituisce, nelle società di capitali, il presidio minimo di patrimonio non distribuibile ai soci. La regola dell’intangibilità del capitale sociale (artt. 2433, 2438, 2445-2447 c.c.) impedisce la distribuzione di utili in mancanza di adeguata copertura del capitale e impone la sua riduzione obbligatoria in caso di perdite rilevanti.

Capitale minimo e conferimenti

L’ordinamento richiede un capitale sociale minimo per le società di capitali:

  • società per azioni (s.p.a.): euro 50.000 (art. 2327 c.c., come modificato dalla l. 116/2014);
  • società in accomandita per azioni (s.a.p.a.): euro 50.000 (art. 2454 c.c.);
  • società a responsabilità limitata (s.r.l.): euro 10.000, riducibile fino a 1 euro per la s.r.l. semplificata e ordinaria con capitale ridotto (art. 2463 e art. 2463-bis c.c.).

Per le società di persone non è prevista la fissazione di un capitale sociale minimo, essendo i soci illimitatamente responsabili. I conferimenti possono consistere in denaro, in natura (beni mobili e immobili, crediti) o, per s.r.l. e società di persone, anche in opere o servizi (artt. 2342-2343 e 2464-2465 c.c.).

Variazioni del capitale

Le variazioni del capitale richiedono delibera dell’assemblea straordinaria e iscrizione nel registro delle imprese (art. 2436 c.c.):

  • Aumento di capitale a pagamento (art. 2438 c.c.): può aversi solo dopo l’integrale liberazione del capitale precedentemente sottoscritto. Il diritto di opzione spetta ai soci proporzionalmente alle azioni possedute (art. 2441 c.c.) ed è derogabile solo con il quorum rafforzato e nelle ipotesi tipiche.
  • Aumento gratuito (art. 2442 c.c.): mediante imputazione a capitale di riserve disponibili.
  • Riduzione facoltativa (art. 2445 c.c.): per esuberanza del capitale rispetto al fabbisogno.
  • Riduzione obbligatoria per perdite (artt. 2446-2447 c.c. per la s.p.a.; art. 2482-bis e art. 2482-ter c.c. per la s.r.l.): se le perdite riducono il capitale di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare l’assemblea; se il capitale scende sotto il minimo legale, occorre ridurlo e contestualmente ricostituirlo, salva la trasformazione in società di altro tipo o lo scioglimento.

Capitale sottoscritto, versato e capitale autorizzato

Si distingue il capitale sottoscritto (l’ammontare complessivo dei conferimenti promessi) dal capitale versato (la quota effettivamente già conferita). Per le s.p.a. è richiesto il versamento immediato di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2342 c.c.). La riforma del 2003 (d.lgs. 6/2003) ha inoltre introdotto la figura del capitale autorizzato, in forza della quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale fino a un determinato ammontare, per un periodo massimo di cinque anni (art. 2443 c.c.).

Giurisprudenza modenese