Definizione
Il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423, c. 2, c.c.). È composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2423, c. 1, c.c.). La disciplina civilistica è dettata dagli artt. 2423-2435-ter c.c., applicabile alle società di capitali e, con adattamenti, alle società di persone e ad altri enti.
Il bilancio costituisce strumento fondamentale di informazione per i soci, i creditori sociali, i terzi e il fisco. La sua funzione è duplice: rendiconto interno dell’amministrazione gestoria verso i soci e strumento di pubblicità verso i terzi che entrano in rapporto con la società. La sua approvazione spetta all’assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, prorogabili a centottanta in casi particolari (art. 2364, c. 2, c.c.).
Principi di redazione
L’art. 2423-bis c.c. enuncia i principi di redazione del bilancio:
- Continuità aziendale (going concern): la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
- Prudenza: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre devono essere indicati i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura.
- Competenza economica: si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
- Valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci.
- Costanza dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro.
L’art. 2423, c. 4, c.c. consente deroghe ai principi quando la loro applicazione, in casi eccezionali, sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta; la deroga deve essere motivata in nota integrativa.
Struttura e contenuto
Lo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) espone le attività, le passività e il patrimonio netto secondo schemi rigidi (in conformità alla direttiva 2013/34/UE). Il conto economico (art. 2425 c.c.) classifica i ricavi e i costi per natura, evidenziando il valore della produzione, i costi della produzione, il risultato operativo e il risultato d’esercizio. Il rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c., introdotto dal d.lgs. 139/2015) espone i flussi di liquidità per attività operativa, di investimento e di finanziamento. La nota integrativa (art. 2427 c.c.) illustra i criteri di valutazione adottati e fornisce le informazioni necessarie alla comprensione dei dati di bilancio.
Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), redatta dagli amministratori, che illustra l’andamento e i risultati della gestione, i principali rischi e incertezze cui la società è esposta, l’evoluzione prevedibile della gestione, l’attività di ricerca e sviluppo, i rapporti con le imprese del gruppo.
Bilancio in forma abbreviata, micro-imprese e false comunicazioni sociali
Per le società che non superano determinati limiti dimensionali (totale attivo, ricavi, dipendenti) è prevista la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o, per le c.d. micro-imprese, in forma ulteriormente semplificata (art. 2435-ter c.c.), con esonero dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
La falsa esposizione di fatti materiali rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali costituisce reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2622 c.c.), oggi punito a titolo di delitto e perseguibile d’ufficio nelle società quotate. La materia è inoltre presidiata dalla revisione legale dei conti, esercitata dal collegio sindacale o da un revisore esterno (d.lgs. 39/2010).
Giurisprudenza modenese
- Svalutazione dei crediti in bilancio — Principi civilistici e distinzione dalla normativa fiscale
- Condominio — Annullabilità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo privo dell’indicazione delle spese straordinarie
- Delibera di approvazione del bilancio condominiale — Valore probatorio