Ammortamento

Apr 13, 2026

Definizione

Il termine ammortamento ha nel diritto italiano una pluralità di significati. In senso tecnico-giuridico designa anzitutto il procedimento di ammortamento dei titoli di credito smarriti, sottratti o distrutti (artt. 2003, 2006-2027 c.c. per i titoli all’ordine; artt. 1992-2003 c.c. per i titoli al portatore, ove ammesso): si tratta di una procedura di volontaria giurisdizione che mira a privare di efficacia il titolo originale e a consentire al portatore legittimo di ottenere un duplicato. Indica inoltre il piano di rimborso graduale di un debito mediante il pagamento di rate periodiche (ammortamento finanziario, alla francese, all’italiana, alla tedesca). In senso contabile-aziendale designa, infine, la ripartizione del costo di un bene a utilità pluriennale lungo la sua vita economica utile (artt. 2426 ss. c.c.).

Ammortamento dei titoli di credito

L’ammortamento dei titoli all’ordine (artt. 2006-2007 c.c.) avviene mediante ricorso del possessore al presidente del tribunale, il quale, accertata la verità dei fatti dedotti, pronuncia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, salvo opposizione del detentore. La procedura tutela sia l’interesse del legittimo portatore a ottenere il pagamento sia quello del debitore a non pagare due volte. I titoli al portatore non sono, in via generale, ammortizzabili (art. 2003 c.c.), salve le eccezioni previste dalle leggi speciali (cambiali, assegni, libretti di deposito al portatore).

Ammortamento di mutui e finanziamenti

Nei contratti di mutuo, di finanziamento e di leasing il piano di ammortamento indica la ripartizione delle rate periodiche tra quota capitale e quota interessi. Le forme più diffuse sono l’ammortamento alla francese (rate costanti con quote interessi decrescenti e quote capitale crescenti), l’ammortamento all’italiana (quote capitale costanti e rate decrescenti) e l’ammortamento a rimborso unico (bullet). La giurisprudenza si è ripetutamente occupata della liceità dell’ammortamento alla francese in relazione al divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.) e agli obblighi di trasparenza bancaria (art. 117 e art. 125-bis t.u.b.).

Ammortamento dei beni d’impresa

Sotto il profilo contabile, l’art. 2426, n. 2, c.c. prevede che il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La disciplina è completata dalle norme tributarie (artt. 102-104 t.u.i.r.) e dai principi contabili nazionali e internazionali (OIC 16, OIC 24, IAS 16, IAS 38).

Distinzione da figure affini

L’ammortamento si distingue dall’estinzione anticipata del debito, che avviene mediante un unico pagamento, e dalla cessazione del titolo per altre cause (prescrizione, distruzione materiale del titolo). Nel diritto contabile, si distingue dagli accantonamenti (per rischi e oneri) e dalle svalutazioni (perdita durevole di valore non legata al consumo del bene).

Giurisprudenza modenese