Fondazione

Apr 14, 2026

Definizione

La fondazione è l’ente non profit dotato di personalità giuridica che si caratterizza per la destinazione di un patrimonio al perseguimento di uno scopo non lucrativo, di utilità pubblica o sociale. La disciplina è contenuta negli artt. 14-35 c.c., parzialmente innovati dal d.P.R. 361/2000 e dalla normativa del Terzo settore (d.lgs. 117/2017, CTS). Elemento caratterizzante è il primato dell’elemento patrimoniale (il patrimonio destinato) sull’elemento personale, a differenza dell’associazione che si fonda sulla pluralità dei soggetti membri.

Costituzione e riconoscimento

La fondazione è costituita con atto pubblico, anche per testamento (art. 14 c.c.). L’atto costitutivo deve contenere la denominazione, la scopo, il patrimonio, la sede e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Il riconoscimento della personalità giuridica, prima subordinato a decreto del Presidente della Repubblica, è oggi rilasciato mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture o le Regioni (d.P.R. 361/2000), secondo un procedimento semplificato basato sulla verifica della congruità del patrimonio rispetto allo scopo.

Patrimonio, destinazione e vincoli

Il patrimonio della fondazione è vincolato allo scopo indicato dal fondatore e non può essere distratto a finalità diverse. L’autorità governativa vigila sull’amministrazione e può annullare le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto (art. 25 c.c.). Può essere disposta la trasformazione della fondazione quando lo scopo sia esaurito o divenuto impossibile, con devoluzione del patrimonio ad altra fondazione o ente con finalità analoghe (artt. 28-31 c.c.).

Organi e amministrazione

La fondazione è amministrata dagli organi previsti dallo statuto, tipicamente un consiglio di amministrazione e un organo di controllo. Le deliberazioni sono soggette al controllo dell’autorità governativa; gli amministratori rispondono verso la fondazione secondo le norme sul mandato (art. 18 c.c.). Il controllo contabile può essere affidato a un revisore o a un collegio sindacale, specie per le fondazioni di maggiore rilievo economico.

Fondazioni di partecipazione e fondazioni bancarie

La prassi ha sviluppato modelli atipici: le fondazioni di partecipazione combinano elementi associativi (assemblea dei soci fondatori e partecipanti) con la struttura patrimoniale della fondazione; le fondazioni bancarie, nate dalla L. 218/1990 (legge Amato) e riformate dal d.lgs. 153/1999, svolgono attività di utilità sociale finanziata attraverso i proventi delle partecipazioni nelle banche conferitarie, costituendo un peculiare ibrido tra ente non profit ed investitore istituzionale.

Fondazione nel Terzo settore

Il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) disciplina le fondazioni ETS (enti del terzo settore), sottoponendole a un regime speciale che prevede l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), specifici obblighi di trasparenza, limiti alle attività commerciali e regole sulla destinazione degli utili. Le fondazioni ETS godono di agevolazioni fiscali ma sono sottoposte a vigilanza e controllo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.