Trust

Apr 14, 2026

Definizione

Il trust è un istituto di matrice anglosassone mediante il quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce determinati beni a un altro soggetto (trustee), affinché li amministri e ne disponga nell’interesse di uno o più beneficiari (beneficiaries) o per il perseguimento di uno scopo prestabilito, secondo le disposizioni dell’atto istitutivo. Crea una separazione patrimoniale: i beni conferiti in trust formano una massa autonoma, distinta dal patrimonio personale del trustee e sottratta alle pretese dei suoi creditori personali.

Disciplina

In Italia il trust è riconosciuto in forza della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con l. 364/1989 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione consente ai giudici italiani di riconoscere effetti ai trust costituiti secondo una legge straniera che regoli l’istituto (c.d. trust interno, in cui tutti gli elementi sono italiani tranne la legge regolatrice scelta). Non esiste una disciplina codicistica italiana del trust, ma l’art. 2645-ter c.c. ha introdotto una figura affine, il vincolo di destinazione.

Elementi essenziali

Requisiti strutturali del trust sono: la segregazione patrimoniale (i beni sono intestati al trustee ma non fanno parte del suo patrimonio personale), la titolarità formale in capo al trustee che ha obblighi fiduciari (fiduciary duties), il programma di destinazione fissato nell’atto istitutivo, l’individuazione dei beneficiari (o dello scopo nei trust di scopo). La figura del guardiano (protector) può essere prevista per vigilare sull’operato del trustee.

Applicazioni

Il trust trova applicazione in materia di pianificazione successoria, tutela dei beni familiari, protezione del patrimonio (asset protection), tutela di soggetti deboli (trust a favore di minori o disabili), gestione di patrimoni complessi, operazioni di garanzia e ristrutturazione del debito. La giurisprudenza italiana ha ormai riconosciuto la piena legittimità del trust interno, purché meritevole di tutela e non in frode ai creditori o alla legittima successoria.