Fondo patrimoniale

Apr 14, 2026

Definizione

Il fondo patrimoniale è l’istituto con cui uno o entrambi i coniugi, ovvero un terzo, destinano determinati beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (artt. 167-171 c.c.). Introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 in sostituzione della soppressa doteDoteIstituto storico abrogato dalla L. 151/1975 di Riforma del diritto di famiglia, che soppresse gli artt. 177-201 c.c. Sostituito dal fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) e dalla comunione legale.Leggi il lemma completo → e del patrimonio familiare, il fondo costituisce un patrimonio separatoPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → destinato a uno scopo determinato, con specifici vincoli sulla disponibilità e sulla pignorabilità dei beni.

La costituzione del fondo avviene per atto pubblico; se costituito da un terzo, può essere disposto anche per testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →. Il fondo è opponibile ai terzi mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 162, quarto comma, c.c.).

Beni conferibili e amministrazione

Possono essere conferiti in fondo patrimoniale soltanto beni determinati: immobili, mobili registrati, titoli di credito con apposizione del vincolo (art. 167, terzo comma, c.c.). La proprietà dei beni può spettare a entrambi i coniugi o a uno solo, secondo la volontà del costituente; in mancanza di diversa disposizione la proprietà è in comunioneComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo →. L’amministrazione spetta a entrambi i coniugi secondo le regole della comunione legale (art. 168 c.c.).

Vincolo di destinazione e limiti alla disponibilità

I beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con autorizzazione del giudice nei casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.). Il fondo si estingue con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; se vi sono figli minori, dura fino alla maggiore etàCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo → dell’ultimo figlio (art. 171 c.c.).

Limiti al pignoramento: l’art. 170 c.c.

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’impignorabilità è dunque relativa e condizionata: opera soltanto quando il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni familiari, la quale deve essere provata dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → opponente. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ha accolto una nozione ampia di “bisogni della famiglia”, comprensiva anche dei debiti derivanti dall’esercizio di impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → quando funzionale al sostentamento familiare.

Nozione di bisogni della famiglia

La nozione di “bisogni della famiglia” comprende tutte le esigenze volte al mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo →, all’istruzione e all’educazione della c.d. famiglia nucleare (coniugi e figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti). Non sono estranei ai bisogni familiari, secondo la giurisprudenza consolidataJus receptumEspressione latina che indica un principio giuridico ormai accolto in modo costante e pacifico dalla giurisprudenza, assurto a diritto vivente. Rapporti con overruling e precedente.Leggi il lemma completo →, i debiti contratti per lo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale dei coniugi se gli utili sono destinati al sostentamento della famiglia. La provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → dell’estraneità del debito è a carico del debitore che invoca l’impignorabilità.

Azione revocatoria del fondo patrimoniale

Secondo orientamento consolidato, la costituzione del fondo è atto gratuito assoggettabile ad azione revocatoria ordinariaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → ex art. 2901 c.c., sia per debiti anteriori (con la sola prova della scientia damniEventus damniLocuzione latina ("evento di danno") che designa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dagli atti dispositivi del debitore, elemento costitutivo dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo →) sia per debiti posteriori (con prova della dolosa preordinazione). La revocatoria è ammessa anche quando il fondo non sia stato annotato nell’atto di matrimonio (Cass. SU 21658/2012) e quando sia costituito su un solo bene del debitore. L’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → va propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → nei confronti di entrambi i coniugi in litisconsorzio necessarioLitisconsorzioPartecipazione di più parti al medesimo giudizio (artt. 102-103, 331-332 c.p.c.): litisconsorzio necessario, facoltativo, cause inscindibili e scindibili.Leggi il lemma completo →.

Giurisprudenza modenese

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