Fondo patrimoniale

Apr 14, 2026

Definizione

Il fondo patrimoniale è l’istituto con cui uno o entrambi i coniugi, ovvero un terzo, destinano determinati beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (artt. 167-171 c.c.). Introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 in sostituzione della soppressa dote e del patrimonio familiare, il fondo costituisce un patrimonio separato destinato a uno scopo determinato, con specifici vincoli sulla disponibilità e sulla pignorabilità dei beni.

La costituzione del fondo avviene per atto pubblico; se costituito da un terzo, può essere disposto anche per testamento. Il fondo è opponibile ai terzi mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio (art. 162, quarto comma, c.c.).

Beni conferibili e amministrazione

Possono essere conferiti in fondo patrimoniale soltanto beni determinati: immobili, mobili registrati, titoli di credito con apposizione del vincolo (art. 167, terzo comma, c.c.). La proprietà dei beni può spettare a entrambi i coniugi o a uno solo, secondo la volontà del costituente; in mancanza di diversa disposizione la proprietà è in comunione. L’amministrazione spetta a entrambi i coniugi secondo le regole della comunione legale (art. 168 c.c.).

Vincolo di destinazione e limiti alla disponibilità

I beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con autorizzazione del giudice nei casi di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.). Il fondo si estingue con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; se vi sono figli minori, dura fino alla maggiore età dell’ultimo figlio (art. 171 c.c.).

Limiti al pignoramento: l’art. 170 c.c.

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’impignorabilità è dunque relativa e condizionata: opera soltanto quando il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni familiari, la quale deve essere provata dal debitore opponente. La giurisprudenza ha accolto una nozione ampia di “bisogni della famiglia”, comprensiva anche dei debiti derivanti dall’esercizio di impresa quando funzionale al sostentamento familiare.

Nozione di bisogni della famiglia

La nozione di “bisogni della famiglia” comprende tutte le esigenze volte al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della c.d. famiglia nucleare (coniugi e figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti). Non sono estranei ai bisogni familiari, secondo la giurisprudenza consolidata, i debiti contratti per lo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale dei coniugi se gli utili sono destinati al sostentamento della famiglia. La prova dell’estraneità del debito è a carico del debitore che invoca l’impignorabilità.

Azione revocatoria del fondo patrimoniale

Secondo orientamento consolidato, la costituzione del fondo è atto gratuito assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sia per debiti anteriori (con la sola prova della scientia damni) sia per debiti posteriori (con prova della dolosa preordinazione). La revocatoria è ammessa anche quando il fondo non sia stato annotato nell’atto di matrimonio (Cass. SU 21658/2012) e quando sia costituito su un solo bene del debitore. L’azione va proposta nei confronti di entrambi i coniugi in litisconsorzio necessario.

Giurisprudenza modenese