Matrimonio

Apr 14, 2026

Definizione

Il matrimonio è l’atto giuridico e il conseguente rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri. La Costituzione lo riconosce come fondamento della famiglia come società naturale (art. 29 Cost.). Il codice civile ne disciplina la celebrazione, gli effetti personali e patrimoniali e lo scioglimento agli artt. 79 e ss. c.c.

Forme di celebrazione

L’ordinamento italiano conosce il matrimonio civile, celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile ex art. 106 c.c., e il matrimonio concordatario, celebrato davanti al ministro di culto cattolico con effetti civili previa trascrizione nei registri dello stato civile (l. 27 maggio 1929, n. 847, e l. 25 marzo 1985, n. 121). Un’ulteriore forma è il matrimonio acattolico celebrato davanti a ministri di culti ammessi nello Stato (l. 24 giugno 1929, n. 1159). Sono requisiti per contrarre matrimonio la maggiore età, salva l’autorizzazione del tribunale per il sedicenne (art. 84 c.c.), la capacità naturale, la libertà di stato e l’assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione, delitto (artt. 85-89 c.c.).

Effetti personali

Dal matrimonio discendono reciproci doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione (art. 143 c.c.). I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e della famiglia stessa (art. 144 c.c.). L’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia è proporzionato alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno (art. 143, c. 3, c.c.). Nei confronti dei figli, il matrimonio fa sorgere la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale (art. 147 c.c.).

Effetti patrimoniali

Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni (artt. 177 e ss. c.c.), salvo che i coniugi optino per un diverso regime (separazione dei beni ex art. 215 c.c., comunione convenzionale ex art. 210 c.c., fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.). Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità (art. 162 c.c.) e sono opponibili ai terzi mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Invalidità e scioglimento

Il matrimonio può essere affetto da nullità per difetto dei requisiti di capacità o per vizi del consenso (artt. 117-129-bis c.c.). Si scioglie per morte di uno dei coniugi o per divorzio, pronunciato nelle ipotesi previste dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898, anche a seguito di separazione personale protrattasi per il periodo di legge. La separazione personale non scioglie il vincolo ma sospende taluni effetti del matrimonio e può essere giudiziale (art. 151 c.c.) o consensuale (art. 158 c.c.), con facoltà di addebito in caso di violazione dei doveri matrimoniali.

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