Ipoteca

Apr 12, 2026

Definizione

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → il potere di espropriare i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazioneAblazionePrivazione autoritativa della proprietà o di altro diritto reale a favore della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale. Sinonimo di espropriazione.Leggi il lemma completo → (art. 2808 c.c.). A differenza del pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’ipoteca ha ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato.

Disciplina normativa

L’ipoteca è disciplinata dagli art. 2808, art. 2809, art. 2810, art. 2811, art. 2812, art. 2813, art. 2814, art. 2815, art. 2816, art. 2817, art. 2818, art. 2819, art. 2820, art. 2821, art. 2822, art. 2823, art. 2824, art. 2825, art. 2826, art. 2827, art. 2828, art. 2829, art. 2830, art. 2831, art. 2832, art. 2833, art. 2834, art. 2835, art. 2836, art. 2837, art. 2838, art. 2839, art. 2840, art. 2841, art. 2842, art. 2843, art. 2844, art. 2845, art. 2846, art. 2847, art. 2848, art. 2849, art. 2850, art. 2851, art. 2852, art. 2853, art. 2854, art. 2855, art. 2856, art. 2857, art. 2858, art. 2859, art. 2860, art. 2861, art. 2862, art. 2863, art. 2864, art. 2865, art. 2866, art. 2867, art. 2868, art. 2869, art. 2870, art. 2871, art. 2872, art. 2873, art. 2874, art. 2875, art. 2876, art. 2877, art. 2878, art. 2879, art. 2880, art. 2881, art. 2882, art. 2883, art. 2884, art. 2885, art. 2886, art. 2887, art. 2888, art. 2889, art. 2890, art. 2891, art. 2892, art. 2893, art. 2894, art. 2895, art. 2896, art. 2897, art. 2898 e art. 2899 c.c.

Caratteri essenziali

Specialità. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → indicati e per una somma determinata (art. 2809 c.c.). Il principio di specialità impedisce l’iscrizione su beni genericamente individuati o per un credito indeterminato.

Indivisibilità. L’ipoteca è indivisibile: essa sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte (art. 2809 c.c.).

Pubblicità. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.). Senza l’iscrizione, l’ipoteca non esiste come diritto reale opponibile ai terzi. L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data; l’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada tale termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → (art. 2847 c.c.).

Diritto di sequelaDiritto di sequelaFacoltà inerente ai diritti reali di seguire il bene e farli valere nei confronti di chiunque ne sia il possessore.Leggi il lemma completo →. Il creditore ipotecario ha diritto di espropriare il bene anche se la proprietà di esso sia passata a un terzo acquirente (art. 2858 c.c.).

Tipi di ipoteca

Ipoteca legale. È concessa dalla legge in determinati casi, come a favore dell’alienante sull’immobile alienato per l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → degli obblighi dell’atto di alienazione (art. 2817 c.c.) e a favore dei coeredi, soci e condividenti sugli immobili assegnati agli altri a garanzia del conguaglioConguaglioSomma di denaro dovuta per pareggiare un rapporto economico. Ricorre nella divisione (art. 728 c.c.), nella permuta (art. 1552 c.c.) e nei rapporti di durata.Leggi il lemma completo → (art. 2817 c.c.).

Ipoteca giudiziale. È concessa a ogni creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → di altra obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo →, ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente (art. 2818 c.c.).

Ipoteca volontaria. È concessa per contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → o per atto unilaterale e può essere iscritta solo in base a un atto pubblico o a una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (art. 2821 c.c.).

Estinzione e cancellazione

L’ipoteca si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, consentita quando il credito garantito è estinto, quando il creditore vi rinuncia, quando è dichiarata nulla o annullata, o quando il termine è scaduto. La cancellazione si esegue per ordine del giudice o su consenso del creditore risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2882 c.c.). L’ipoteca si estingue inoltre per mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il ventennio (art. 2847 c.c.).

Giurisprudenza modenese

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