Definizione
La dote era, nella disciplina originaria del codice civile del 1942 (artt. 177-201 c.c.), il complesso di beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → che la moglie (o altri in sua vece) portava al marito per sostenere gli oneri del matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →. Si trattava di un istituto di matrice romanistica, espressione di una concezione del matrimonio e della condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → giuridica della donna oggi radicalmente superata.
L’istituto della dote è stato abrogato dalla Riforma del diritto di famiglia, attuata con L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha soppresso gli articoli 177-201 c.c. e ha introdotto il nuovo regime patrimoniale della famiglia imperniato sulla comunione legale dei beniComunione legale dei beniRegime patrimoniale legale della famiglia per cui gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione.Leggi il lemma completo → (artt. 177 ss. c.c. nel testo riformato) e sul fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.).
Disciplina storica: costituzione e natura
La dote si costituiva con atto pubblico prima del matrimonio e poteva essere apportata dalla moglie stessa o da terzi (genitori, parenti). Oggetto della dote potevano essere beni mobili, immobili, crediti o universalità. L’amministrazione spettava al marito, il quale ne percepiva i frutti con l’obbligo di destinarli ai onera matrimonii. La proprietà dei beni dotali rimaneva in capo alla moglie (dote semplice) o si trasferiva al marito con obbligo di restituzione del valore al termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → del matrimonio (dote estimata).
Ragioni dell’abrogazione e profili costituzionali
L’istituto era in contrasto con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi affermato dall’art. 29, secondo comma, Cost., nonché con l’art. 3 Cost. La Corte costituzionale, ancor prima della riforma, aveva progressivamente eroso l’impianto dotale con sentenze che ne avevano dichiarato l’illegittimità parziale. La L. 151/1975 ha completato l’opera di adeguamento, sostituendo la logica patriarcale della dote con istituti paritari quali la comunioneComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → legale e il fondo patrimoniale.
Strumenti sostitutivi nell’attuale disciplina
La funzione di destinazione patrimoniale ai bisogni della famigliaFondo patrimonialePatrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia (artt. 167-171 c.c.). I beni non sono pignorabili per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari di cui il creditore fosse a conoscenza (art. 170 c.c.).Leggi il lemma completo →, in passato svolta dalla dote, è oggi assolta dal fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), costituibile da uno o entrambi i coniugi o da un terzo con atto pubblico o per testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →. I beni vincolati al fondo non possono essere oggetto di esecuzione per debiti estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). Anche la comunione legale dei beni (art. 177 c.c.) costituisce strumento di solidarietàSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → patrimoniale tra coniugi radicalmente alternativo alla logica dotale.
Rilievo attuale: diritto transitorio e doti costituite prima del 1975
Le doti costituite prima dell’entrata in vigoreVacatio legisPeriodo di 15 giorni tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore, durante il quale la norma è perfetta ma non ancora obbligatoria, destinato a consentirne la conoscenza ai destinatari.Leggi il lemma completo → della L. 151/1975 continuano, in linea di principio, a essere regolate dalla disciplina anteriore sino alla loro estinzione naturale, salvo che i coniugi abbiano optato per il regime della comunione legale ai sensi della disciplina transitoria (art. 228 L. 151/1975). In concreto, trattandosi di matrimoni celebrati prima del 1975 con dote costituita, la questione presenta ormai rilevanza residuale, limitata a eventuali controversie successorie o restitutorie.
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