Definizione
La dote era, nella disciplina originaria del codice civile del 1942 (artt. 177-201 c.c.), il complesso di beni che la moglie (o altri in sua vece) portava al marito per sostenere gli oneri del matrimonio. Si trattava di un istituto di matrice romanistica, espressione di una concezione del matrimonio e della condizione giuridica della donna oggi radicalmente superata.
L’istituto della dote è stato abrogato dalla Riforma del diritto di famiglia, attuata con L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha soppresso gli articoli 177-201 c.c. e ha introdotto il nuovo regime patrimoniale della famiglia imperniato sulla comunione legale dei beni (artt. 177 ss. c.c. nel testo riformato) e sul fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.).
Disciplina storica: costituzione e natura
La dote si costituiva con atto pubblico prima del matrimonio e poteva essere apportata dalla moglie stessa o da terzi (genitori, parenti). Oggetto della dote potevano essere beni mobili, immobili, crediti o universalità. L’amministrazione spettava al marito, il quale ne percepiva i frutti con l’obbligo di destinarli ai onera matrimonii. La proprietà dei beni dotali rimaneva in capo alla moglie (dote semplice) o si trasferiva al marito con obbligo di restituzione del valore al termine del matrimonio (dote estimata).
Ragioni dell’abrogazione e profili costituzionali
L’istituto era in contrasto con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi affermato dall’art. 29, secondo comma, Cost., nonché con l’art. 3 Cost. La Corte costituzionale, ancor prima della riforma, aveva progressivamente eroso l’impianto dotale con sentenze che ne avevano dichiarato l’illegittimità parziale. La L. 151/1975 ha completato l’opera di adeguamento, sostituendo la logica patriarcale della dote con istituti paritari quali la comunione legale e il fondo patrimoniale.
Strumenti sostitutivi nell’attuale disciplina
La funzione di destinazione patrimoniale ai bisogni della famiglia, in passato svolta dalla dote, è oggi assolta dal fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), costituibile da uno o entrambi i coniugi o da un terzo con atto pubblico o per testamento. I beni vincolati al fondo non possono essere oggetto di esecuzione per debiti estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). Anche la comunione legale dei beni (art. 177 c.c.) costituisce strumento di solidarietà patrimoniale tra coniugi radicalmente alternativo alla logica dotale.
Rilievo attuale: diritto transitorio e doti costituite prima del 1975
Le doti costituite prima dell’entrata in vigore della L. 151/1975 continuano, in linea di principio, a essere regolate dalla disciplina anteriore sino alla loro estinzione naturale, salvo che i coniugi abbiano optato per il regime della comunione legale ai sensi della disciplina transitoria (art. 228 L. 151/1975). In concreto, trattandosi di matrimoni celebrati prima del 1975 con dote costituita, la questione presenta ormai rilevanza residuale, limitata a eventuali controversie successorie o restitutorie.