Pignoramento

Apr 12, 2026

Definizione

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.). Consiste nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).

Disciplina normativa

Il pignoramento è disciplinato dagli art. 491, art. 492, art. 492 bis, art. 493, art. 494, art. 495, art. 496 e art. 497 c.p.c. (disposizioni generali), dagli art. 513, art. 514, art. 515, art. 516, art. 517, art. 518, art. 519, art. 520, art. 521 e art. 521 bis c.p.c. (pignoramento mobiliare), dagli art. 543, art. 544, art. 545, art. 546, art. 547, art. 548, art. 549, art. 550, art. 551, art. 552, art. 553 e art. 554 c.p.c. (pignoramento presso terzi), e dagli art. 555, art. 556, art. 557, art. 558, art. 559, art. 560, art. 561, art. 562 e art. 563 c.p.c. (pignoramento immobiliare). I beni assolutamente impignorabili sono indicati dall’art. 514 c.p.c., quelli relativamente impignorabili dall’art. 515 c.p.c.

Caratteri essenziali

Presupposti. Il pignoramento deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore (art. 479 c.p.c.). Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.).

Effetti. Dal giorno in cui il pignoramento è eseguito, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti (art. 521 c.p.c. per i mobili; art. 559 c.p.c. per gli immobili). Gli atti di disposizione dei beni pignorati non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (art. 2913 c.c.).

Conversione. Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (art. 495 c.p.c.).

Forme di pignoramento

Pignoramento mobiliare. È eseguito dall’ufficiale giudiziario mediante ricerca dei beni da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.). L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni con la descrizione delle cose pignorate e della loro stima approssimativa.

Pignoramento presso terzi. Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore (art. 543 c.p.c.) ed ha per oggetto crediti del debitore verso terzi, o cose mobili del debitore che sono in possesso di terzi. È la forma tipica del pignoramento di stipendi, conti correnti bancari e crediti. L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità delle retribuzioni.

Pignoramento immobiliare. Si esegue mediante la notificazione al debitore di un atto contenente l’indicazione esatta dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono pignorare e la successiva trascrizione dell’atto nei registri immobiliari (art. 555 c.p.c.).

Riduzione e inefficacia

Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo del credito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.). Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.).

Giurisprudenza modenese