Escussione

Apr 14, 2026

Definizione

Il termine escussione, derivato dal latino excutere (scuotere, estorcere), assume nel diritto italiano due accezioni tecniche distinte: (i) l’atto con cui il creditore, in virtù di un titolo esecutivo, aggredisce il patrimonio del debitore principale per soddisfare il proprio credito (escussione del debitore, beneficium excussionis); (ii) l’atto con cui il giudice raccoglie la deposizione del testimone nel processo civile (escussione del teste, artt. 244-257-bis c.p.c.).

Escussione del debitore principale e beneficium excussionis

Il beneficium excussionis è la facoltà concessa al garante o al debitore sussidiario di pretendere che il creditore proceda dapprima all’escussione del patrimonio del debitore principale prima di rivalersi su di lui. L’istituto opera a favore del fideiussore solo se pattuito (art. 1944, secondo comma, c.c.), dei soci di società di persone (art. 2268, art. 2304 c.c.), dell’associato in partecipazione (art. 2554 c.c.). La Cassazione ha chiarito che il beneficio opera in sede esecutiva, ma non preclude al creditore di munirsi di titolo esecutivo in sede di cognizione ordinaria nei confronti del socio.

Preventiva escussione nel condominio e nei rapporti societari

L’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c., come modificato dalla L. 220/2012, prevede che i creditori del condominio non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso gli altri condomini morosi. Nel diritto societario, il beneficium excussionis opera con modalità differenziate per le varie tipologie sociali (società semplice, s.n.c., s.a.s.) e trova nuova disciplina nelle ipotesi di fallimento o concordato preventivo della società debitrice.

Contratto autonomo di garanzia ed escussione a prima richiesta

Nel contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag, fideiussione omnibus a prima richiesta) il garante si obbliga ad eseguire la prestazione a semplice richiesta del beneficiario, rinunciando ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale. La Cassazione distingue il contratto autonomo dalla fideiussione ordinaria per la c.d. clausola solve et repete: l’escussione avviene a prima richiesta scritta, senza preventiva dimostrazione dell’inadempimento del debitore principale, salva l’exceptio doli.

Decadenza dall’escussione e termini

Nella fideiussione ordinaria, l’art. 1957 c.c. commina la decadenza del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. La clausola di rinuncia alla decadenza è comune nelle fideiussioni bancarie e commerciali; la sua validità è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza. Analoghe decadenze operano per la tempestiva richiesta di escussione al garante nei contratti a durata determinata.

Escussione del teste nel processo civile

L’escussione del testimone è regolata dagli artt. 244-257-bis c.p.c. Il giudice istruttore assume la deposizione rivolgendo al teste le domande formulate dalle parti e quelle d’ufficio. L’art. 246 c.p.c. esclude la capacità a testimoniare di chi ha un interesse nella causa; l’eccezione di incapacità deve essere sollevata prima dell’escussione e ribadita successivamente a pena di decadenza (Cass. SU 21670/2013). L’art. 257-bis c.p.c. prevede la testimonianza scritta, forma alternativa all’escussione orale, su accordo delle parti.

Giurisprudenza modenese