Custode

Apr 14, 2026

Definizione

Il custode è il soggetto che detiene una cosa, propria o altrui, con l’obbligo di conservarla e di impedire che cagioni danni a terzi. La figura del custode assume particolare rilevanza nell’ambito della responsabilità civile per cose in custodia (art. 2051 c.c.) e nell’ambito dell’esecuzione forzata e dei sequestri, dove il custode è nominato dall’autorità giudiziaria per vigilare sui beni oggetto del provvedimento cautelare o esecutivo.

La qualifica di custode deriva da un rapporto di effettivo governo e controllo sulla cosa, che permette al soggetto di esercitare sulla stessa un potere di fatto idoneo a impedire che essa produca danni. La mera detenzione materiale non è sufficiente: occorre un potere di direzione e vigilanza che attribuisca al custode la capacità di prevenire, con l’ordinaria diligenza, l’insorgere di pericoli.

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di una responsabilità oggettiva, fondata sulla relazione di custodia e non sulla colpa del custode: il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale fra la cosa e il danno, mentre al custode spetta la prova liberatoria del caso fortuito. Il fondamento della disciplina è il principio per cui chi ha il potere di governo sulla cosa deve sopportarne i rischi connessi.

Il caso fortuito idoneo a esonerare il custode può consistere in un evento esterno imprevedibile e inevitabile, nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato. Il concorso di colpa del danneggiato può ridurre o escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 1227 c.c., applicabile anche alla responsabilità oggettiva. In giurisprudenza si è precisato che il comportamento imprudente del danneggiato, specie in presenza di una situazione di pericolo percepibile, può integrare il caso fortuito se la sua incidenza causale è tale da interrompere il nesso di causalità.

Custode delle cose pignorate e sequestrate

Nell’esecuzione forzata il custode è nominato dal giudice o indicato dalla legge per custodire i beni oggetto di pignoramento o di sequestro. Nel pignoramento mobiliare le cose pignorate sono affidate a un custode, che può essere lo stesso debitore o un terzo (art. 520 c.p.c.). Nel pignoramento immobiliare si procede alla nomina di un custode giudiziario, il cui ruolo è stato notevolmente rafforzato dalle riforme processuali: oltre alla mera conservazione del bene, il custode svolge funzioni di gestione, informazione e assistenza alle vendite, anche telematiche. Analoga funzione compete al custode dei beni sequestrati ai sensi dell’art. 676 c.p.c. e al sequestratario giudiziario disposto dall’autorità penale.

Oneri, diritti e responsabilità del custode giudiziario

Il custode deve conservare con la diligenza del buon padre di famiglia la cosa affidatagli, amministrarla secondo le direttive del giudice e rendere il conto della gestione. Ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso liquidato dal giudice ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015. Risponde dei danni derivanti dall’inesatta custodia e dall’inadempimento dei propri obblighi. Può essere revocato dal giudice per giusta causa e sostituito con altro custode.

Custode e altri soggetti responsabili

La qualifica di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. non coincide necessariamente con quella di proprietario: sono custodi il conduttore (per le cose prese in locazione), il comodatario, il gestore di un parcheggio per i veicoli ivi depositati, il gestore di un esercizio pubblico per le cose in esso contenute. Nei casi di concorrente custodia, la responsabilità può gravare cumulativamente su più soggetti, in relazione alla rispettiva sfera di controllo. La responsabilità del custode concorre con quella del produttore per danni da prodotti difettosi (artt. 114 e ss. Codice del consumo) e con quella speciale del proprietario di animali (art. 2052 c.c.), del conducente di veicoli (art. 2054 c.c.) e del proprietario di edifici in rovina (art. 2053 c.c.).

Giurisprudenza modenese