Sequestro

Apr 14, 2026

Definizione

Il sequestro è una misura cautelare avente la funzione di sottrarre materialmente o giuridicamente un bene alla disponibilità di un soggetto, al fine di assicurarne la conservazione in pendenza di un giudizio o di un’altra procedura. Nell’ordinamento civile si distinguono due figure fondamentali: il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) e il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), cui si aggiungono figure speciali (sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., sequestro di opera nuova, ecc.).

Sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario, disciplinato dall’art. 670 c.p.c., ha funzione strumentale alla definizione di una controversia sulla proprietà o sul possesso di beni mobili, immobili, universalità di beni, aziende o altre cose determinate, ovvero sulla proprietà di libri, registri, documenti o scritture contabili. Presupposti sono il fumus della controversia sul bene (petitum principale) e l’opportunità di provvedere alla custodia temporanea onde evitare pregiudizi alla futura esecuzione della pronuncia. Il giudice nomina un custode che amministra il bene nell’interesse di chi risulterà vincitore.

Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è concesso al creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, per sottrarre beni del debitore, mobili o immobili, alla libera disponibilità fino al soddisfacimento coattivo. Presupposti sono il fumus boni iuris, inteso come verosimiglianza del credito, e il periculum in mora, inteso come pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. La sentenza di accoglimento della domanda principale converte automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

Procedimento

Entrambe le forme di sequestro si propongono con ricorso, seguendo il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. La competenza, in corso di causa, è del giudice della causa di merito; ante causam, del giudice competente per il merito. Il provvedimento di concessione è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c. Per mantenere il sequestro l’interessato deve iniziare il giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal giudice, in difetto del quale la misura perde efficacia ex art. 669-novies c.p.c.

Esecuzione

Il sequestro di beni mobili si esegue secondo le forme del pignoramento mobiliare (art. 678 c.p.c.); quello di beni immobili mediante trascrizione presso i registri immobiliari (art. 679 c.p.c.); quello di crediti mediante notifica al terzo debitore ex artt. 543 e ss. c.p.c. Il custode nominato ha il compito di conservare il bene, amministrarlo nell’interesse delle parti e renderne conto, sotto la vigilanza del giudice.

Figure affini e sequestri speciali

Si distinguono dal sequestro civile i sequestri penali (preventivo ex art. 321 c.p.p., probatorio ex art. 253 c.p.p., conservativo ex art. 316 c.p.p.), disciplinati dal codice di procedura penale con finalità diverse (conservazione della prova, prevenzione di reati, garanzia di obbligazioni pecuniarie derivanti dal reato). Figura civilistica speciale è il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., a disposizione del debitore che contesta l’obbligazione e intenda liberarsi dal vincolo.

Giurisprudenza modenese