Tutore

Apr 14, 2026

Definizione

Il tutore è il soggetto nominato dal giudice tutelare per prendersi cura della persona e amministrare il patrimonio del minore privo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dell’interdetto. L’istituto è disciplinato dagli artt. 343-389 c.c. per il minore e dagli artt. 414-432 c.c. per l’interdizione.

Nomina del tutore

Per il minore, l’art. 343 c.c. prevede che si apra la tutela quando entrambi i genitori siano morti o non possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore è scelto con preferenza per la persona designata dal genitore superstite o, in mancanza, tra gli ascendenti e prossimi parenti; può essere nominato anche un tutore scelto fuori dalla cerchia parentale. Per l’interdetto, il tutore è nominato con la sentenza di interdizione.

Funzioni e poteri

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore o dell’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni con la diligenza del buon padre di famiglia. Deve compiere l’inventario iniziale (art. 362 c.c.), rendere il conto annuale al giudice tutelare (art. 380 c.c.) e richiedere le autorizzazioni previste per gli atti di straordinaria amministrazione (artt. 374-375 c.c.). Non può compiere senza autorizzazione gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Protutore, giudice tutelare e controllo

Al tutore si affianca il protutore (art. 355 c.c.), che rappresenta il minore/interdetto in caso di conflitto di interessi con il tutore. Il giudice tutelare esercita funzioni di vigilanza: autorizza atti di disposizione, riceve il rendiconto, può rimuovere il tutore per negligenza, abuso o inidoneità (art. 384 c.c.).

Rapporti con l’amministrazione di sostegno

La legge 6/2004 ha introdotto l’amministrazione di sostegno come strumento di protezione della persona, meno invasivo dell’interdizione. La giurisprudenza tende a privilegiare l’amministrazione di sostegno, riservando l’interdizione e la nomina del tutore ai casi di incapacità assoluta e permanente.

Giurisprudenza modenese