Tutore

Apr 14, 2026

Definizione

Il tutore è il soggetto nominato dal giudice tutelare per prendersi cura della persona e amministrare il patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → del minore privo dei genitori esercenti la responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → genitoriale o dell’interdetto. L’istituto è disciplinato dagli artt. 343-389 c.c. per il minore e dagli artt. 414-432 c.c. per l’interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo →.

Nomina del tutore

Per il minore, l’art. 343 c.c. prevede che si apra la tutela quando entrambi i genitori siano morti o non possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore è scelto con preferenza per la persona designata dal genitore superstite o, in mancanza, tra gli ascendenti e prossimi parenti; può essere nominato anche un tutore scelto fuori dalla cerchia parentale. Per l’interdetto, il tutore è nominato con la sentenza di interdizione.

Funzioni e poteri

Il tutore ha la rappresentanza legaleRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → del minore o dell’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → con la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo →. Deve compiere l’inventario iniziale (art. 362 c.c.), rendere il conto annuale al giudice tutelare (art. 380 c.c.) e richiedere le autorizzazioni previste per gli atti di straordinaria amministrazione (artt. 374-375 c.c.). Non può compiere senza autorizzazione gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Protutore, giudice tutelare e controllo

Al tutore si affianca il protutore (art. 355 c.c.), che rappresenta il minore/interdetto in caso di conflitto di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → con il tutore. Il giudice tutelare esercita funzioni di vigilanza: autorizza atti di disposizione, riceve il rendiconto, può rimuovere il tutore per negligenzaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo →, abusoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo → o inidoneità (art. 384 c.c.).

Rapporti con l’amministrazione di sostegno

La legge 6/2004 ha introdotto l’amministrazione di sostegnoAmministratore di sostegno (AdS)Figura di protezione per chi non può provvedere ai propri interessi, con minima limitazione della capacità di agire del beneficiario (art. 404 c.c.; l. 6/2004).Leggi il lemma completo → come strumento di protezione della persona, meno invasivo dell’interdizione. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → tende a privilegiare l’amministrazione di sostegnoAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo →, riservando l’interdizione e la nomina del tutore ai casi di incapacità assoluta e permanente.

Giurisprudenza modenese

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