Proroga

Apr 14, 2026

Definizione

La proroga è l’atto o l’effetto del differire il termine finale di un rapporto giuridico, mantenendo inalterata la sua disciplina originaria. La figura opera sia nel diritto sostanziale (proroga del termine contrattuale, proroga di termini legali) sia nel diritto processuale (proroga dei termini del processo). Concettualmente, la proroga si distingue dal rinnovo: mentre quest’ultimo dà vita a un nuovo rapporto, la proroga estende temporalmente il rapporto preesistente senza soluzione di continuità.

Proroga dei termini processuali (art. 154 c.p.c.)

Ai sensi dell’art. 154 c.p.c., il termine ordinatorio può essere prorogato, anche d’ufficio, prima della scadenza, con durata non superiore all’originale e non più di una volta; non può essere rinnovato se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la proroga del termine ordinatorio possa intervenire solo prima della scadenza, non essendo ammessa la proroga di termini già spirati. I termini perentori, invece, non possono essere prorogati per accordo delle parti né dal giudice (art. 153 c.p.c., salva l’ipotesi della rimessione in termini).

Proroga del termine essenziale

Nel contratto con termine essenziale (art. 1457 c.c.), la proroga accordata dalla parte non inadempiente dopo la scadenza del termine può comportare rinuncia agli effetti risolutivi automatici; la giurisprudenza tuttavia richiede che la volontà di rinunciare all’essenzialità emerga in modo univoco dai comportamenti concludenti, non potendosi desumere dalla mera concessione di una dilazione finalizzata a consentire l’adempimento tardivo. Rimane ferma, in ogni caso, la risoluzione di diritto se il proponente non manifesta tempestivamente la volontà di esigere l’esecuzione tardiva.

Proroga legale e proroga contrattuale

La proroga può essere legale, quando è disposta direttamente dalla legge (tipico esempio le proroghe emergenziali di termini processuali e sostanziali introdotte nel periodo COVID-19 ex art. 83 d.l. 18/2020), o contrattuale, quando deriva dall’accordo delle parti o da una clausola che riconosca il diritto unilaterale di prorogare. Rientra nel genus della proroga anche la prorogatio degli organi, che consente agli organi scaduti di continuare a esercitare le funzioni fino alla sostituzione, con limiti stringenti al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Proroga del sabato e giorni festivi (art. 155 c.p.c.)

L’art. 155, comma 4, c.p.c. prevede che il termine che scade di sabato sia prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. La regola trova applicazione ai termini a ritroso e ai termini sostanziali previsti a pena di decadenza; la giurisprudenza ha tuttavia precisato che la proroga del sabato non si estende analogicamente ai giorni prefestivi e che non si applica a taluni termini speciali quando la normativa di settore diversamente disponga.

Giurisprudenza modenese