Capacità giuridica

Apr 13, 2026

Definizione

La capacità giuridica è l’attitudine generale di un soggetto a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive (diritti) e passive (doveri, obblighi). Essa è riconosciuta dall’art. 1 c.c., a norma del quale “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”. La capacità giuridica costituisce il presupposto dell’esistenza giuridica della persona e si distingue dalla capacità di agire, che attiene all’idoneità a compiere validamente atti giuridici e si acquista, di regola, con la maggiore età (art. 2 c.c.).

La capacità giuridica spetta a tutte le persone fisiche, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalle condizioni personali, sociali o di salute (art. 2 e art. 3 Cost.). Essa è inoltre riconosciuta agli enti collettivi (persone giuridiche) — associazioni, fondazioni, società — secondo le rispettive discipline (artt. 11-42 c.c. e leggi speciali).

Acquisto e conservazione

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, intesa come distacco completo del feto dal corpo materno con autonomia respiratoria. La nascita è documentata mediante l’atto di nascita formato dall’ufficiale dello stato civile (artt. 30-43 d.P.R. 396/2000).

La legge tutela tuttavia anche il concepito: l’art. 1, c. 2, c.c. dispone che “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Il concepito è dunque considerato una sorta di soggetto in fieri, capace di acquistare diritti (es. successione mortis causa ex art. 462 c.c., donazione ex art. 784 c.c.) la cui acquisizione è sospensivamente condizionata alla nascita. La medesima tutela si estende al concepibile in materia successoria (art. 715 c.c.).

La capacità giuridica si conserva per tutta la durata della vita e si estingue con la morte (art. 1, c. 1, c.c., a contrario). La presunzione di morte (artt. 58-65 c.c.) e la dichiarazione di assenza (artt. 49-57 c.c.) producono effetti sul piano dei rapporti giuridici facenti capo alla persona scomparsa, ma solo la morte determina l’estinzione della capacità giuridica.

Capacità giuridica delle persone giuridiche

Anche gli enti collettivi possono essere titolari di situazioni giuridiche soggettive: le persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali, enti pubblici) acquistano la capacità giuridica con il riconoscimento, oggi attribuito tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche (d.P.R. 361/2000) o nel registro delle imprese (per le società).

Le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone, pur prive di personalità giuridica, godono di una capacità giuridica limitata e di una soggettività giuridica autonoma rispetto agli associati o ai soci, potendo essere titolari di rapporti giuridici (artt. 36-42 c.c.).

Profili costituzionali ed europei

La capacità giuridica costituisce attuazione del principio fondamentale del riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana (art. 2 Cost.) e dell’eguaglianza giuridica (art. 3 Cost.). L’art. 22 Cost. dispone inoltre che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”, sancendo l’inviolabilità della capacità giuridica della persona.

Sul piano sovranazionale, l’art. 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) e l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006, ratificata dall’Italia con l. 18/2009) affermano il diritto di ogni persona al riconoscimento della propria personalità giuridica e all’esercizio della capacità giuridica su base di eguaglianza con gli altri, anche per le persone con disabilità.