Capacità di agire

Apr 13, 2026

Definizione

La capacità di agire è l’attitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si distingue dalla capacità giuridica (attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche, attribuita dalla nascita ex art. 1 c.c.) in quanto presuppone la maturità psicofisica del soggetto e implica la sua autonomia nella gestione dei propri interessi.

L’art. 2 c.c. dispone che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”. Il compimento del diciottesimo anno integra dunque il presupposto generale di acquisto della piena capacità di agire, salvo eccezioni previste dalla legge per atti specifici.

Acquisto e perdita

La capacità di agire si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.). La legge prevede tuttavia capacità “speciali” anticipate: il minore può riconoscere il figlio naturale al compimento dei sedici anni (art. 250 c.c.); può prestare il consenso al matrimonio dai sedici anni con autorizzazione del tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.); può stipulare un contratto di lavoro dai sedici anni se ha completato la scuola dell’obbligo (art. 3 d.lgs. 152/1999).

La capacità di agire può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale, in caso di patologie psichiche o di prodigalità: l’interdizione (art. 414 c.c.) priva il soggetto della capacità di agire, sostituendola con quella del tutore; l’inabilitazione (art. 415 c.c.) limita la capacità del soggetto agli atti di ordinaria amministrazione; l’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c., introdotta dalla l. 6/2004) realizza una limitazione “su misura” della capacità, modulata sulle esigenze del beneficiario. La perdita della capacità si ha anche con la morte (art. 1 c.c.).

Categorie di incapacità

Si distinguono tradizionalmente:

  • Incapacità legale, derivante da una qualità del soggetto riconosciuta dalla legge (minore età) o accertata in sede giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).
  • Incapacità naturale (art. 428 c.c.), che ricorre quando il soggetto, pur formalmente capace, sia in concreto incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell’atto per qualsiasi causa, anche transitoria (intossicazione, malattia, alterazione psichica). Gli atti compiuti dall’incapace naturale sono annullabili: per i contratti, occorre la prova del grave pregiudizio derivato all’autore e della malafede della controparte (art. 428, c. 2, c.c.); per gli atti unilaterali (es. testamento, donazione), basta provare l’incapacità.

Effetti dell’incapacità sugli atti

Gli atti compiuti dall’incapace legale sono annullabili ai sensi degli artt. 1425-1426 c.c. Per il minore, l’annullabilità non opera se il minore ha occultato con raggiri la sua minore età (art. 1426 c.c.). L’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni che, per il minore, decorre dal raggiungimento della maggiore età; per l’interdetto, dalla cessazione dell’interdizione (art. 1442 c.c.).

Per la tutela dell’incapace, gli atti di amministrazione del patrimonio sono compiuti dal rappresentante legale (genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutore, curatore, amministratore di sostegno) entro i limiti previsti dalla legge: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale (artt. 320, 374-376, 411 c.c.).

Giurisprudenza modenese