Capacità di agire

Apr 13, 2026

Definizione

La capacità di agireStatus personaeLa condizione giuridica della persona quanto alla capacità giuridica e di agire: minore età, interdizione, emancipazione.Leggi il lemma completo → è l’attitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si distingue dalla capacità giuridica (attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche, attribuita dalla nascitaNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → ex art. 1 c.c.) in quanto presuppone la maturità psicofisica del soggetto e implica la sua autonomia nella gestione dei propri interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →.

L’art. 2 c.c. dispone che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”. Il compimento del diciottesimo anno integra dunque il presupposto generale di acquisto della piena capacità di agire, salvo eccezioni previste dalla legge per atti specifici.

Acquisto e perdita

La capacità di agire si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.). La legge prevede tuttavia capacità “speciali” anticipate: il minore può riconoscere il figlio naturaleFiliazioneRapporto giuridico tra genitori e figli. Dopo la Riforma (L. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) vige il principio di unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). Acquisto mediante presunzione, riconoscimento o dichiarazione giudiziale (artt. 231-290 c.c.).Leggi il lemma completo → al compimento dei sedici anni (art. 250 c.c.); può prestare il consenso al matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → dai sedici anni con autorizzazione del tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.); può stipulare un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → di lavoro dai sedici anni se ha completato la scuola dell’obbligo (art. 3 d.lgs. 152/1999).

La capacità di agire può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale, in caso di patologie psichiche o di prodigalità: l’interdizione (art. 414 c.c.) priva il soggetto della capacità di agire, sostituendola con quella del tutore; l’inabilitazione (art. 415 c.c.) limita la capacità del soggetto agli atti di ordinaria amministrazione; l’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c., introdotta dalla l. 6/2004) realizza una limitazione “su misura” della capacità, modulata sulle esigenze del beneficiario. La perdita della capacità si ha anche con la morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1 c.c.).

Categorie di incapacità

Si distinguono tradizionalmente:

  • Incapacità legale, derivante da una qualità del soggetto riconosciuta dalla legge (minore età) o accertata in sede giudiziale (interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo →, inabilitazioneInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo →, amministrazione di sostegnoAmministratore di sostegno (AdS)Figura di protezione per chi non può provvedere ai propri interessi, con minima limitazione della capacità di agire del beneficiario (art. 404 c.c.; l. 6/2004).Leggi il lemma completo →).
  • Incapacità naturale (art. 428 c.c.), che ricorre quando il soggetto, pur formalmente capace, sia in concreto incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell’atto per qualsiasi causa, anche transitoria (intossicazione, malattia, alterazione psichica). Gli atti compiuti dall’incapace naturale sono annullabili: per i contratti, occorre la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → del grave pregiudizio derivato all’autore e della malafedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo → della controparte (art. 428, c. 2, c.c.); per gli atti unilaterali (es. testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →, donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo →), basta provare l’incapacità.

Effetti dell’incapacità sugli atti

Gli atti compiuti dall’incapace legale sono annullabili ai sensi degli artt. 1425-1426 c.c. Per il minore, l’annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo → non opera se il minore ha occultato con raggiriDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → la sua minore età (art. 1426 c.c.). L’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di annullamento è soggetta al termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → di cinque anni che, per il minore, decorre dal raggiungimento della maggiore età; per l’interdetto, dalla cessazione dell’interdizione (art. 1442 c.c.).

Per la tutela dell’incapace, gli atti di amministrazione del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → sono compiuti dal rappresentante legale (genitori esercenti la responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → genitoriale, tutore, curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →, amministratore di sostegnoAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo →) entro i limiti previsti dalla legge: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice tutelareTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → o del tribunale (artt. 320, 374-376, 411 c.c.).

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