Definizione
L’interdizione è la misura di protezione con la quale il giudice priva il soggetto maggiorenne, o il minore emancipatoEmancipatioAcquisto anticipato di limitata capacità di agire da parte del minore, conseguente al matrimonio autorizzato (art. 390 c.c.).Leggi il lemma completo →, della capacità di agireCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo → in ragione di una condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → di abituale infermità di menteInfermità di menteCondizione psichica patologica che priva il soggetto della capacità di intendere e volere. Rilevante per interdizione (art. 414 c.c.), inabilitazione (art. 415 c.c.) e imputabilità penale.Leggi il lemma completo → che lo rende incapace di provvedere ai propri interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →. La disciplina è contenuta negli articoli 414-423 del codice civile, come riformati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Presupposti
L’art. 414 c.c. dispone che il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. I presupposti sono quindi tre: l’infermità di mente, la sua abitualità e l’incapacità di provvedere ai propri interessi. L’infermità solo fisica non legittima l’interdizione.
Procedimento
Il procedimento di interdizione è disciplinato dagli artt. 712-720 c.p.c. e può essere promosso dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutoreTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → o curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →, dal pubblico ministero, ovvero d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →. Il giudice deve sentire personalmente l’interdicendo ed esaminarlo, disponendo ogni opportuno accertamento, anche di natura medico-peritale.
Effetti
La sentenza di interdizione priva il soggetto della capacità di agireStatus personaeLa condizione giuridica della persona quanto alla capacità giuridica e di agire: minore età, interdizione, emancipazione.Leggi il lemma completo → e comporta la nomina del tutore, che lo rappresenta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo gli atti personalissimi. Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza sono annullabili ex art. 427 c.c.; possono essere annullati anche gli atti compiuti nei sei mesi precedenti alla nomina del tutore, se al momento della loro stipula risultava dalla natura dell’atto o dalle circostanze lo stato di infermità di mente.
Rapporto con l’amministrazione di sostegno
Dopo l’introduzione dell’amministrazione di sostegnoAmministratore di sostegno (AdS)Figura di protezione per chi non può provvedere ai propri interessi, con minima limitazione della capacità di agire del beneficiario (art. 404 c.c.; l. 6/2004).Leggi il lemma completo → (artt. 404-413 c.c.), la giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → costituzionale (Corte cost. n. 440/2005) e di legittimità (Cass. n. 13584/2006) hanno chiarito che interdizione e inabilitazioneInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo → rappresentano misure residuali, da adottarsi solo quando l’amministrazione di sostegnoAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → risulti inidonea ad assicurare adeguata protezione alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo →, in considerazione della gravità dell’infermità e della natura degli atti da compiere. La revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → dell’interdizione in favore dell’amministrazione di sostegno è orientamento oggi consolidato.
Giurisprudenza modenese
- L’infermità fisica non basta a pronunciare l’interdizione
- All’interdizione si procede d’ufficio
- L’amministrazione di sostegno soppianta interdizione e inabilitazione
- La revoca dell’interdizione per difetto dei presupposti alla luce della L. n. 6/2004
- La revoca di interdizione e inabilitazione in favore dell’amministrazione di sostegno
- Infondatezza della domanda di interdizione e responsabilità processuale aggravata
- Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno
- Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno
- Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno
- Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno
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