Definizione

L’amministrazione di sostegnoAmministratore di sostegno (AdS)Figura di protezione per chi non può provvedere ai propri interessi, con minima limitazione della capacità di agire del beneficiario (art. 404 c.c.; l. 6/2004).Leggi il lemma completo → è la misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, introdotta dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6 e disciplinata dagli artt. 404-413 c.c. Si rivolge alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo → che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → (art. 404 c.c.). A differenza dell’interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo → e dell’inabilitazioneInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo → — istituti più rigidi e marcatamente ablativi della capacità — l’amministrazione di sostegno è una misura flessibile, modulare e proporzionata: il giudice tutelareTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → ritaglia i poteri dell’amministratore sulle concrete esigenze del beneficiario, lasciando invariata la capacità di agireCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo → per tutti gli atti non espressamente riservati all’amministratore o non sottoposti al regime dell’assistenza.

Procedimento di nomina

La competenza spetta al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenzaResidenzaLuogo di dimora abituale della persona (art. 43 c.c.): elemento oggettivo e soggettivo, rilievo per competenza territoriale e notificazioni, distinzione da domicilio e dimora.Leggi il lemma completo → o il domicilio (art. 404 c.c.). Il ricorso può essere proposto dallo stesso interessato, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →, dal pubblico ministero (art. 406 c.c.); i responsabili dei servizi sanitari e sociali, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, ne devono dareFacereObbligo di compiere un'attività positiva a favore del creditore. Si distingue dal dare e dal non facere nella tripartizione delle obbligazioni.Leggi il lemma completo → notizia al pubblico ministero. Il giudice deve sentire personalmente il beneficiario, recandosi se necessario nel luogo in cui questi si trova (art. 407, comma 2, c.c.) e tenere conto, ove possibile, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Poteri dell’amministratore

Il decreto di nomina indica gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → esclusiva) e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405, comma 5, n. 3 e 4, c.c.). Tutti gli altri atti restano nella piena disponibilità del beneficiario, che conserva la capacità di agireStatus personaeLa condizione giuridica della persona quanto alla capacità giuridica e di agire: minore età, interdizione, emancipazione.Leggi il lemma completo → (art. 409 c.c.). Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 e art. 375 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c.).

Distinzione da interdizione e inabilitazione

L’interdizione (artt. 414-419 c.c.) è la misura più rigorosa, disposta quando l’infermità di menteInfermità di menteCondizione psichica patologica che priva il soggetto della capacità di intendere e volere. Rilevante per interdizione (art. 414 c.c.), inabilitazione (art. 415 c.c.) e imputabilità penale.Leggi il lemma completo → è abituale e tale da rendere l’interdetto incapace di provvedere ai propri interessi: comporta totale incapacità di agire e la nomina di un tutore. L’inabilitazione (artt. 415-432 c.c.) è misura intermedia che colpisce, fra l’altro, l’infermo di mente non così grave da meritare l’interdizione: comporta una limitazione della capacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione, da compiere con l’assistenza di un curatore. Dopo la l. 6/2004 le due figure sono riservate ai casi residuali in cui l’amministrazione di sostegno risulti inadeguata.

Cessazione e revisione

L’amministrazione di sostegno cessa per effetto del provvedimento di revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → pronunciato dal giudice tutelare quando vengano meno i presupposti che ne avevano giustificato l’apertura (art. 413 c.c.); il giudice può altresì sostituire l’amministratore o modificare i poteri attribuitigli alla luce delle mutate condizioni del beneficiario.

Giurisprudenza modenese

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