Definizione

La clausola risolutiva espressa, disciplinata dall’art. 1456 c.c., è la pattuizione con la quale i contraenti stabiliscono che il contratto si risolva di diritto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità convenute. Il suo effetto principale consiste nel sottrarre al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento, che è invece preventivamente fissata dalle parti.

La risoluzione si verifica automaticamente in seguito alla dichiarazione del contraente non inadempiente di volersi avvalere della clausola. La clausola opera ipso iure, ma non automaticamente: occorre la manifestazione di volontà del creditore deluso, che ha natura di atto unilaterale recettizio.

Requisiti di validità

La clausola risolutiva espressa deve indicare specificamente l’obbligazione il cui inadempimento determina la risoluzione del contratto. Non è ammissibile una clausola generica riferita a tutte o a indeterminate obbligazioni del contratto, perché in tal caso si trasformerebbe in una clausola di stile, priva della funzione di selezione che le è propria. La giurisprudenza richiede che la clausola individui in modo puntuale la prestazione il cui inadempimento è considerato dalle parti di gravità tale da giustificare la risoluzione automatica.

Quando la clausola è inserita in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da una sola delle parti, essa è soggetta alla disciplina dell’art. 1341, comma 2, c.c. (necessità di specifica approvazione per iscritto), trattandosi di clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni o stabilisce decadenze a danno dell’altro contraente.

Funzionamento e dichiarazione di volersi avvalere

Verificatosi l’inadempimento previsto, la risoluzione non opera automaticamente: occorre che il contraente non inadempiente comunichi all’altro la propria volontà di avvalersi della clausola. Tale dichiarazione, di natura unilaterale recettizia, produce effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) e determina la risoluzione del contratto con effetto retroattivo, salvo che si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 c.c.).

Il creditore può anche rinunciare ad avvalersi della clausola, accettando la prestazione tardiva o esigendone l’adempimento. La rinuncia può essere espressa o tacita, ma deve essere inequivoca: la mera tolleranza di precedenti inadempimenti non costituisce, di per sé, rinuncia alla clausola per inadempimenti successivi.

Distinzione dalla risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.

La clausola risolutiva espressa si distingue dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e dal termine essenziale (art. 1457 c.c.). La diffida ad adempiere è un atto unilaterale con cui il creditore intima all’inadempiente di adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il contratto si risolve di diritto. Il termine essenziale opera quando l’esecuzione della prestazione entro un determinato termine è essenziale per il creditore: scaduto il termine senza adempimento, il contratto si risolve di diritto, salvo che il creditore comunichi entro tre giorni la volontà di pretendere ancora l’adempimento.

La clausola risolutiva espressa, a differenza della diffida e del termine essenziale, opera in virtù di una preventiva qualificazione delle parti circa la gravità dell’inadempimento, senza necessità di intimazione né di fissazione di termini.

Effetti della risoluzione

La risoluzione conseguente alla clausola risolutiva espressa produce gli effetti tipici della risoluzione per inadempimento (artt. 1458-1460 c.c.): scioglimento del vincolo contrattuale con efficacia retroattiva tra le parti (salvo i contratti di durata), obbligo restitutorio delle prestazioni eseguite e diritto al risarcimento del danno per il contraente non inadempiente, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.).

Restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458, comma 2, c.c.).

Giurisprudenza modenese