Definizione

La risoluzione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → è il rimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive in conseguenza di una causa sopravvenuta alla stipulazione, quale l’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → di una delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (art. 1453 c.c.), l’impossibilità sopravvenuta della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1463 c.c.) o l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).

Disciplina normativa

La risoluzione del contratto è disciplinata dagli art. 1453, art. 1454, art. 1455, art. 1456, art. 1457, art. 1458, art. 1459, art. 1460, art. 1461 e art. 1462 c.c. (risoluzione per inadempimento), dagli art. 1463, art. 1464, art. 1465 e art. 1466 c.c. (risoluzione per impossibilità sopravvenuta) e dagli art. 1467, art. 1468 e art. 1469 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità).

Risoluzione per inadempimento

AzioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → giudiziale. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1453 c.c.). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo →, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Gravità dell’inadempimento. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (art. 1455 c.c.).

Diffida ad adempiereDiffida ad adempiereIntimazione scritta con cui il creditore assegna al debitore un termine per adempiere, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.Leggi il lemma completo →. La parte adempienteSolvensTermine latino che designa il soggetto che esegue la prestazione solutoria, di regola il debitore ma anche il terzo che adempie in sua vece. Si contrappone all'accipiens ed è centrale nella disciplina dell'adempimento e della ripetizione dell'indebito.Leggi il lemma completo → può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risoluto (art. 1454 c.c.). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizioneClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → delle parti o salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi un termine minore appaia congruo.

Clausola risolutiva espressaClausola risolutiva espressaPattuizione con cui i contraenti stabiliscono che il contratto si risolva di diritto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità convenute (art. 1456 c.c.). Sottrae al giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento, preventivamente fissata dalle parti.Leggi il lemma completo →. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.).

Termine essenzialeTermine essenzialeTermine di adempimento il cui decorso priva il creditore dell'interesse a ricevere la prestazione, comportando la risoluzione di diritto del contratto (art. 1457 c.c.).Leggi il lemma completo →. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo che entro tre giorni dalla scadenza del termine non comunichi di voler esigere ugualmente la prestazione, non può più richiedere l’adempimento e il contratto è risoluto di dirittoIpso factoLocuzione latina che significa «per il fatto stesso». Nel diritto, indica che una conseguenza giuridica si produce automaticamente al verificarsi del presupposto, senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti.Leggi il lemma completo → (art. 1457 c.c.).

Eccezione di inadempimentoExceptio non adimpleti contractusEccezione di inadempimento: nei contratti sinallagmatici, il rifiuto legittimo di adempiere finché l'altra parte non adempie (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →. Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art. 1460 c.c.).

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazioneAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto (art. 1463 c.c.). In caso di impossibilità parziale, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.).

Risoluzione per eccessiva onerosità

Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (art. 1467 c.c.). La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → della domanda di risoluzione.

Giurisprudenza modenese

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