Condizione

Apr 13, 2026

Definizione

La condizione è l’elemento accidentale del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → fanno dipendere l’efficacia o la risoluzione di uno o più effetti del negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → (art. 1353 c.c.). La condizione esprime l’esigenza delle parti di subordinare l’operatività del contratto al verificarsi di un evento non ancora determinato al momento della stipulazione.

Disciplina normativa

La condizione è disciplinata dagli artt. 1353-1361 c.c. Si distingue in condizione sospensivaCondizione sospensivaElemento accidentale del negozio giuridico che subordina l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto (art. 1353 c.c.).Leggi il lemma completo →, quando il verificarsi dell’evento determina il prodursi degli effetti del contratto, e condizione risolutivaCondizione risolutivaElemento accidentale del negozio che fa cessare gli effetti del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto (art. 1353 c.c.).Leggi il lemma completo →, quando il verificarsi dell’evento determina la cessazione degli effetti già prodotti.

In relazione alla causa dell’evento dedotto in condizione, si distingue tra condizione casuale (dipendente dal caso o dalla volontà di terzi), potestativa (dipendente dalla volontà di una delle parti) e mista (dipendente in parte dal caso e in parte dalla volontà di una delle parti). È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (c.d. condizione meramente potestativa, art. 1355 c.c.).

È nulla altresì la condizione illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo →, che rende nullo il contratto cui è apposta (art. 1354, comma 1, c.c.). La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; si ha come non apposta se è risolutiva (art. 1354, comma 2, c.c.).

Durante la pendenza della condizione, la parte che ha un diritto subordinato a condizione può compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.). L’avveramento della condizione ha effetto retroattivo, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto i suoi effetti debbano essere riportati a un momento diverso (art. 1360 c.c.). La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (c.d. finzione di avveramento, art. 1359 c.c.).

Aspetti processuali

Sul piano processuale, l’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’avveramento o del mancamento della condizione grava sulla parte che intende far valere gli effetti del contratto condizionato. La parte che invoca la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. deve provare che la condizione è mancata per causa imputabile alla controparte che aveva interesse contrario al suo verificarsi. Le controversie relative alla qualificazione della condizione come sospensiva o risolutiva e alla natura meramente potestativa della stessa sono devolute al giudice del merito.

Giurisprudenza modenese

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