Forma

Apr 17, 2026

Forma indica, nel diritto civile, il modo in cui la volontà negoziale si manifesta all’esterno, ossia il mezzo attraverso il quale il contenuto dell’atto giuridico viene reso percepibile.

Nel sistema italiano vige il principio di libertà delle forme: il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → può essere concluso in qualsiasi forma, salvo che la legge prescriva una forma determinata sotto penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullità (forma ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo →, art. 1325, n. 4, c.c.). In tali casi, il difetto di forma determina la nullità del contratto (art. 1418, comma 2, c.c.).

L’art. 1350 c.c. elenca i contratti che devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità (trasferimenti immobiliari, locazioniLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → ultranovennali, costituzione di diritti reali, ecc.). Accanto alla forma ad substantiam, si distingue la forma ad probationemAd probationemLocuzione latina ("a fini di prova") che qualifica la forma richiesta dalla legge non per la validità dell'atto ma per la sua dimostrabilità in giudizio, in contrapposizione alla forma ad substantiam.Leggi il lemma completo →, richiesta non per la validità dell’atto ma ai soli fini della sua provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → in giudizio (art. 2725 c.c.).

La forma può essere altresì convenzionale: le parti possono pattuire l’adozioneAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto; in tal caso si presume che la forma sia voluta per la validità dell’atto (art. 1352 c.c.).

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