Definizione
L’adozione è l’istituto giuridico mediante il quale si costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti che non sono uniti da vincolo biologico. L’ordinamento italiano conosce due principali categorie: l’adozione di minori (art. 6 ss. l. 4 maggio 1983, n. 184), che attribuisce all’adottato lo stato di figlioFiliazioneRapporto giuridico tra genitori e figli. Dopo la Riforma (L. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) vige il principio di unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). Acquisto mediante presunzione, riconoscimento o dichiarazione giudiziale (artt. 231-290 c.c.).Leggi il lemma completo → degli adottanti recidendo i rapporti con la famiglia d’origine, e l’adozione di persone maggiori di età (artt. 291-314 c.c.), che ha invece finalità essenzialmente patrimoniali e successorie e non determina il subentro nella famiglia dell’adottante.
Adozione di minori
L’adozione di minori, disciplinata dalla legge n. 184/1983, presuppone la dichiarazione dello stato di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni a seguito dell’accertata situazione di abbandono morale e materiale del minore. È preceduta da un periodo di affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → preadottivo. Gli adottanti devono essere uniti in matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → da almeno tre anni e idonei ad educare, istruire e mantenere il minore. La sentenza di adozione attribuisce all’adottato lo stato di figlio natoNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → nel matrimonio degli adottanti, con conseguente cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali (art. 27 L. 184/1983).
Adozione internazionale
L’adozione di minori stranieri è regolata dalla ConvenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’Aja del 29 maggio 1993 e dal Capo I del Titolo III della l. 184/1983 (artt. 29 ss.). La procedura prevede l’intervento della Commissione per le Adozioni Internazionali e degli enti autorizzati, oltre al provvedimento di idoneità della coppia rilasciato dal Tribunale per i minorenni e al successivo riconoscimento del provvedimento straniero.
Adozione di maggiorenni
L’adozione di persone maggiori di età, disciplinata dagli artt. 291-314 c.c., richiede che l’adottante abbia compiuto gli anni trentacinque e superi di almeno diciotto anni l’età dell’adottando (art. 291 c.c.). È necessario il consenso di adottante e adottando, nonché l’assenso del coniuge dell’adottante e dei genitori dell’adottando (artt. 296-297 c.c.). L’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio (art. 299 c.c.) e conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine; acquista però diritti successori nei confronti dell’adottante (art. 304 c.c.).
Adozione in casi particolari
L’art. 44 della L. 184/1983 prevede ipotesi di adozione in casi particolari (ad esempio: orfani con rapporti stabili con persone non coniugate, minori figli del coniuge dell’adottante, minori orfani di entrambi i genitori, impossibilità di affidamento preadottivo). In queste ipotesi non vengono recisi i rapporti con la famiglia di origine e l’adozione produce effetti più limitati di quella legittimante.
Giurisprudenza modenese
- Adozione in casi particolari — Dissenso del genitore non convivente e interesse del minore
- Adottabilità — Inefficacia della rinuncia agli atti del giudizio in procedimenti su diritti indisponibili
- Il riesame dei provvedimenti resi in via urgente dal Giudice delegato nelle procedure di adottabilità
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